Sentenza del 23/11/2023 n. 919 - Corte di Giustizia UE
IVA - Prestazioni artistiche - Art.53 Dir. CE n.112 del 2006 - Luogo delle prestazioni - Luogo delle effettive prestazioni di servizi - Servizi forniti da studio di registrazione di videochat - Servizi al gestore di piattaforma di trasmissione via Internet - Prestazioni per successiva trasmissione dal gestore - Art.53, Dir. CE n.112 del 2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia concerneva la qualificazione ai fini IVA delle prestazioni rese da uno studio di registrazione video (Westside Unicat) ad un gestore di piattaforma Internet (StreamRay). L'autorità fiscale rumena aveva ritenuto che tali prestazioni costituissero servizi per l'accesso a manifestazioni ricreative ai sensi dell'art.53 della direttiva 2006/112/CE e dunque aventi luogo in Romania, con conseguente integrazione IVA a carico della Westside. Westside sosteneva che le prestazioni erano invece la fornitura di contenuti digitali al gestore della piattaforma e non la commercializzazione dell'accesso verso il pubblico.
La decisione
La Corte di giustizia (Causa C-532/22) ha stabilito che l'art.53 della direttiva 2006/112/CE non si applica alle prestazioni rese dallo studio di registrazione al gestore della piattaforma consistenti nella realizzazione di contenuti digitali sotto forma di sessioni video interattive a carattere erotico messe a disposizione del gestore per la loro trasmissione. La Corte ha interpretato l'art.53 come riferito alle prestazioni che commercializzano il diritto d'accesso alle manifestazioni (biglietti, abbonamenti o servizi equivalenti) e ai servizi accessori venduti separatamente agli spettatori; non rientrano quindi nella sua sfera i semplici servizi necessari alla produzione o fornitura del contenuto al gestore che poi lo trasmette. Di conseguenza, la nozione di "servizio per l'accesso" esclude la prestazione del fornitore di contenuti al gestore della piattaforma; la qualificazione IVA concreta e l'eventuale tassazione nazionale sono demandate al giudice nazionale alla luce di tale principio.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (articolo 53)
Il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.
La Corte ha interpretato questo articolo come riferito esclusivamente alle prestazioni che concedono o commercializzano il diritto di accesso (biglietti, abbonamenti ecc.) e ai servizi accessori venduti separatamente agli spettatori; non si applica alla produzione/fornitura di contenuti digitali al gestore della piattaforma.
Direttiva 2008/8/CE
Ha introdotto, a decorrere dal 2011, la disciplina speciale dell'art.53; rilevante perché la norma contestata era stata recepita grazie a questa direttiva.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 (articoli 32, 33, 33 bis)
Stabilisce che i servizi per l'accesso comprendono essenzialmente la concessione di un diritto d'accesso in cambio di biglietto o corrispettivo e definisce i servizi accessori forniti separatamente allo spettatore; il regolamento è stato fondamentale per escludere dalla portata dell'art.53 la mera produzione di contenuti destinati al gestore.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013
Conferma e chiarisce l'applicazione dell'art.53 anche in presenza di intermediari che emettono biglietti in nome proprio; rafforza l'interpretazione che l'art.53 riguarda la commercializzazione dell'accesso.
Direttiva (UE) 2022/542
Ha modificato l'art.53 prevedendo espressamente che tale articolo non si applica quando la presenza è virtuale, chiarimento coerente con la decisione della Corte sull'esclusione delle prestazioni di produzione di contenuti per trasmissione virtuale.
Giurisprudenza: sentenza Geelen (C-568/17)
La Corte in Geelen aveva qualificato sessioni video interattive erotiche come attività ricreative, ma quella decisione si basava su una diversa norma di collegamento vigente allora; la Corte nel caso C-532/22 ha precisato che la portata dell'attuale art.53 è diversa e non estensibile alla produzione di contenuti fornita al gestore.
Massime di principio
- L'art.53 della direttiva IVA si applica alle prestazioni che effettivamente commercializzano il diritto d'accesso a una manifestazione (biglietti, abbonamenti, servizi d'intermediazione che emettono biglietti in nome proprio) e ai servizi accessori venduti separatamente agli spettatori.
- La semplice produzione o fornitura di contenuti digitali a un gestore/piattaforma che poi trasmette tali contenuti non costituisce, di per sé, una prestazione per l'accesso ai sensi dell'art.53.
- Per le prestazioni tra soggetti passivi (B2B) come produzione di contenuti ceduti al gestore, prevalgono le regole generali sul luogo delle prestazioni (art.44-45): luogo di stabilimento del destinatario o stabile organizzazione, salvo deroga specifica.
- Se un operatore vende direttamente al pubblico il diritto d'accesso (o agisce in nome proprio distribuendo biglietti), l'IVA segue le regole speciali dell'art.53 e dei regolamenti di esecuzione; attenzione a role e contratti effettivi (chi fissa prezzo e riceve il corrispettivo).
- Nelle operazioni che coinvolgono piattaforme online occorre analizzare i rapporti contrattuali concreti (chi è organizzatore, chi commercializza l'accesso, chi detiene il diritto d'accesso) più che la mera titolarità delle attrezzature o la partecipazione alla produzione del contenuto.
- Dopo la modifica del 2022 è ancora più chiaro che l'accesso virtuale non rientra nell'ambito di applicazione tradizionale di art.53; per servizi digitali forniti a consumatori è necessario verificare le norme specifiche sui servizi elettronici e le regole B2C aggiornate.
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