Sentenza del 23/11/2023 n. 206 - Corte Costituzionale
Imposte - Norme della Regione Veneto - Proventi IRAP e addizionale regionale IRPEF derivanti da ravvedimento operoso indotto dall'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria - Riversamento diretto alla Regione - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia del sistema tributario dello Stato - Illegittimità costituzionale - Legge della Regione Veneto 23 dicembre 2022, n. 30, art. 10 - Costituzione, artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Veneto, con l'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30, ha esteso il perimetro dei proventi da riversare direttamente alla Regione (ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 68/2011) includendovi anche le somme versate a titolo di ravvedimento operoso (totale o parziale) effettuato a seguito di attività di controllo sostanziale dell'amministrazione finanziaria. Il ricorrente ha dedotto che tale disciplina invada la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario (art. 117, comma 2, lett. e Cost.) e possa ledere il principio di equilibrio di bilancio (art. 81, comma 3 Cost.) poiché quei gettiti sono destinati dal legislatore statale al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge regionale Veneto n. 30/2022 per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), Cost. (competenza legislativa esclusiva dello Stato sul sistema tributario). La Corte ha ritenuto che l'istituto del ravvedimento operoso sia distinto dall'«attività di recupero fiscale» definita dallo Stato e che la disciplina statale (anche attraverso l'art. 9 del d.lgs. n. 68/2011) delimiti la destinazione del gettito: la Regione non può autonomamente ampliare la nozione di recupero fiscale includendovi i versamenti per ravvedimento indotto dal controllo. La questione sollevata con riferimento all'art. 81, comma 3, Cost. è stata assorbita. La Corte ha infine auspicato un intervento organico del legislatore statale per una più chiara attuazione dell'art. 119 Cost.
Norme richiamate
Art. 10, legge Regione Veneto 23 dicembre 2022, n. 30
", nonché da ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria,"
La norma regionale ha cercato di assimilare al 'recupero fiscale' (ai fini del riversamento diretto dei proventi) anche i versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso indotti da controlli dell'amministrazione finanziaria.
Art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
articolo citato nel testo con riferimento ai commi 1 e 1-ter
Disciplina il ravvedimento operoso e contiene la regola generale di esclusione se la violazione è stata già constatata o notificate attività di accertamento; il comma 1-ter amplia il ravvedimento per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate salvo la notifica di atti formali di liquidazione/accertamento.
Art. 9, d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68
"è assicurato il riversamento diretto alle regioni ... dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto"
Statuisce il riversamento diretto alle regioni del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale; la Corte ha considerato questa nozione come parametro statale che non può essere ampliato dalla legislazione regionale.
Art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
Riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario, principio che impedisce alle Regioni di disciplinare aspetti essenziali della definizione e destinazione dei tributi erariali e dei tributi istituiti da leggi statali.
Art. 81, comma 3, Costituzione
Richiama l'obbligo di equilibrio tra entrate e spese dello Stato; la Corte ha ritenuto assorbita la censura sotto questo parametro dopo l'accoglimento del motivo fondato su art. 117.
D.lgs. n. 446/1997
Disciplina IRAP e addizionale regionale IRPEF, tributi istituiti da norme statali ma il cui gettito è attribuito alle Regioni: pertanto la loro disciplina sostanziale rientra nella materia del sistema tributario statale.
Legge n. 42/2009 (art. 9 e art.7)
Legge-delega e principi di federalismo fiscale: individua, tra le voci di entrata regionali, il concorso regionale nell'attività di recupero fiscale; tuttavia detta principi che lo Stato ha poi declinato con norme di attuazione (d.lgs. n. 68/2011).
Massime di principio
- La definizione di "attività di recupero fiscale" e la destinazione dei relativi gettiti sono competenza legislativa statale; le Regioni non possono autonomamente ampliare quella nozione per attribuirsi intestazioni diverse dei proventi fiscali.
- Il ravvedimento operoso è istituto distinto dall'attività di recupero fiscale: il legislatore statale può prevedere che i versamenti per ravvedimento rimangano esclusi dal perimetro del riversamento derivante da accertamenti, salvo diversa disposizione statale.
- Se un pagamento è eseguito in costanza di controllo, il suo inquadramento (spontaneo vs. indotto da controllo) rileva ai fini della destinazione del gettito; la concreta individuazione richiede regole statali chiare e procedure operative (es. tracciamento F24) concordate tra Stato e Regioni.
- Per cambiare l'allocazione di gettiti tra Stato e Regione è necessario un intervento del legislatore statale o accordi/convenzioni che rispettino la competenza esclusiva statale sul sistema tributario.
- Le difficoltà tecnico-operative (es. separare pagamenti spontanei da quelli indotti) non legittimano una innovazione legislativa regionale che incida sulla materia tributaria: tali problemi vanno risolti con coordinamento normativo e procedure a livello statale.
- In situazioni analoghe, le Regioni dovrebbero promuovere iniziative legislative nazionali o convenzioni con l'amministrazione finanziaria per estendere il concorso regionale ai casi (se desiderato) di ravvedimento operoso, anziché intervenire unilateralmente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 nov 2023Sentenza del 23/11/2023 n. 919 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 23 nov 2023Sentenza del 23/11/2023 n. 986 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 23 nov 2023Sentenza del 23/11/2023 n. 3370 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 23 nov 2023Sentenza del 23/11/2023 n. 3490 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 22 nov 2023Sentenza del 22/11/2023 n. 32436 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 nov 2023Sentenza del 22/11/2023 n. 32445 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →