Sentenza del 23/11/2023 n. 3490 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello dell'Agenzia è stato accolto. La sentenza di primo grado è stata riformata: sono stati confermati l'intimazione di pagamento e la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria impugnate, e il ricorso del contribuente è stato respinto. Il contribuente è stato condannato alle spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 7.000, oltre agli accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva intimato il pagamento di € 213.065,78 a titolo di IRES/ imposta sostitutiva sulle plusvalenze (ex art. 5, co.1 D.Lgs. 461/1997) sulla base di un avviso di accertamento emesso nei confronti del trust "Antec"; il trust era stato posto in liquidazione. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto ritenendo che non fosse formato alcun titolo esecutivo nei confronti del ricorrente in quanto l'accertamento era diretto al trust liquidato. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che, nonostante la mancata personalità giuridica del trust, il trustee ha la rappresentanza sui beni conferiti e la conseguente responsabilità per i debiti tributari imputabili al patrimonio separato; altresì il trustee aveva ricevuto e impugnato l'avviso di accertamento. La Corte d'appello ha ritenuto fondate tali censure, rilevando la legittimazione passiva del trustee in qualità di gestore e rappresentante del patrimonio conferito e richiamando la soggettività fiscale del trust (art. 73, co.1, lett. d) TUIR) e l'analogia con l'art. 36 del DPR 602/1973 (responsabilità dei liquidatori), applicabile alla sopravvenuta estinzione del trust.
Norme richiamate
DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 15
Disciplinando l'intimazione di pagamento, l'art.15 è richiamato per verificare la legittimità dell'azione esecutiva; la Corte ha ritenuto che l'azione esecutiva diretta al trustee sia ammissibile quando il trustee è legittimato a rappresentare il patrimonio conferito
DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 36
Applicata in via analogica alla sopravvenuta estinzione del trust: come i liquidatori societari possono essere resi responsabili per le imposte non pagate dall'ente, anche il trustee/liquidatore del trust estinto può essere ritenuto responsabile verso l'amministrazione finanziaria
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 5, co.1
art. 5, co.1 D.Lgs. 461/1997
Norma che disciplina l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze: l'intimazione contestata aveva ad oggetto una somma dovuta a titolo di imposta sostitutiva prevista da questa disposizione
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 73, co.1, lett. d)
art. 73, co.1, lett. d) DPR 917/1986
Attribuisce rilevanza fiscale al trust ai fini IRES; la Corte ha ritenuto che, pur in assenza di personalità civile, il trust può essere considerato soggetto agli obblighi tributari e quindi le responsabilità possono ricadere sul trustee/liquidatore
Massime di principio
- Il trustee può essere ritenuto legittimamente responsabile dei debiti tributari del trust quando esercita la gestione e la rappresentanza dei beni conferiti, anche se il trust non ha personalità giuridica civile.
- La qualificazione fiscale del trust (es. come soggetto IRES secondo l'art.73 TUIR) ha rilievo pratico: consente all'Amministrazione finanziaria di imputare debiti tributari al patrimonio del trust e di agire nei confronti del suo rappresentante/gestore.
- In caso di estinzione o liquidazione del trust, si possono applicare analogicamente le regole che rendono responsabili i liquidatori per imposte non pagate dall'ente (richiamo all'art.36 DPR 602/1973).
- La ricezione e l'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del trustee è elemento che rafforza la sua posizione di soggetto attivo/legittimato rispetto alla pretesa tributaria e giustifica l'azione esecutiva nei suoi confronti.
- Nei ricorsi tributari è importante verificare non solo la forma giuridica del trust ma la concreta funzione di gestione e rappresentanza svolta dal trustee, perché ciò determina la legittimazione all'azione esecutiva.
- Per difendersi in situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe dimostrare l'effettiva separazione patrimoniale, l'assenza di poteri di rappresentanza personale o l'esaurimento delle attività del patrimonio prima dell'azione esecutiva, nonché valutare l'opportunità di eccepire l'erronea imputazione soggettiva dei debiti tributari.
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