Cassazione Penale, Sentenza n. 34877/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 17/12/2021 che ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha disposto la detenzione domiciliare, deducendo un unico motivo di ricorso: incompetenza territoriale del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, poichè, secondo il ricorrente, la competenza per procedimenti riguardanti il condannato "libero" appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo di residenza del condannato (Varese).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo l'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. una norma generale che attribuisce competenza al tribunale del luogo di residenza o domicilio del condannato "non detenuto", l'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. è una norma speciale che dispone diversamente per le istanze di misure alternative: l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Applicando il criterio di specialità, la Corte ha quindi ritenuto corretta la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 677, comma 2, cod. proc. pen.
quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio
La norma costituisce la regola generale di collegamento per la competenza territoriale nei procedimenti riguardanti il condannato non detenuto; tuttavia essa si applica solo "se la legge non dispone diversamente" e può essere derogata da norme speciali.
art. 656, comma 6, cod. proc. pen.
l'istanza di misura alternativa "deve essere presentata dal condannato o dal difensore... ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero"
La Corte interpreta l'art. 656, comma 6, come norma speciale che deroga alla regola generale dell'art. 677: la competenza territoriale per le istanze di misure alternative al condannato "libero" spetta al tribunale di sorveglianza relativo alla sede dell'ufficio del pubblico ministero che riceve/trasmette l'istanza.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa
La norma autorizza la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di decisione sfavorevole, applicata nel caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di una disposizione speciale (art. 656, comma 6) che disciplina la presentazione e la trasmissione delle istanze di misure alternative, tale norma prevale sulla regola generale di competenza territoriale dell'art. 677.
- Per le istanze di affidamento in prova e altre misure alternative avanzate dal condannato "libero", la competenza territoriale va individuata con riferimento alla sede dell'ufficio del pubblico ministero che riceve/trasmette l'istanza, non con riferimento alla residenza del condannato.
- Chi intende contestare la competenza territoriale deve verificare quale norma collega il procedimento a un determinato ufficio (norma generale vs norma speciale) e sollevare l'eccezione tenendo conto del criterio di specialità.
- Ricorsi fondati unicamente sull'errata applicazione dell'art. 677 rischiano inammissibilità se esiste una norma speciale che disponga diversamente; è dunque importante controllare la procedura di trasmissione dell'istanza e il ruolo del pubblico ministero.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende, quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni manifestamente infondate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34593/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34594/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34595/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34596/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34597/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34598/2022 del 20/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →