Sentenza n. 96/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 479/2024 in data 28 maggio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l’inesecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria e ha dedotto l’inutile decorso del termine per l’adempimento, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l’omessa esecuzione. Ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha constatato il decorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione soccombente non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o satisfattivi da essa derivanti.
- La prova del passaggio in giudicato, della notificazione della sentenza all’amministrazione e dell’omesso adempimento, non specificamente contestato dall’amministrazione rimasta non costituita, è sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
- Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un ulteriore termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessando con l’adempimento spontaneo o con l’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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