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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1396/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame contro la custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per i reati di autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.) e reati tributari (artt. 2 e 8 D.Lgs. n.74/2000). Il ricorrente deduceva molteplici vizi: inutilizzabilità degli atti acquisiti tramite rogatoria dalla Santa Sede (mancata trasmissione ministeriale e violazione dei diritti di difesa), illegittimità dei sequestri informatici vaticani per carattere "omnicomprensivo" ed esplorativo, insufficiente e contraddittoria valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati presupposto (travisi probatori, uso acritico della relazione dei Promotori vaticani, carenza di prova del dolo per le contestazioni tributarie), omissione di trasmissione al GIP di elementi favorevoli della difesa (art. 291 c.p.p.), errori nella valutazione delle esigenze cautelari e nella motivazione della misura custodiale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati, in capo generale, i profili che chiedevano l'automatica inutilizzabilità degli atti provenienti dalla cooperazione con la Santa Sede, confermando il principio della presunzione di legittimità degli atti rogatoriali salvo prova puntuale di violazione di principi inderogabili. Tuttavia la Corte ha censurato il Tribunale del riesame per non aver valutato se elementi documentali difensivi acquisiti tramite rogatoria fossero "decisivi" e quindi dovuti al G.I.P. ai sensi dell'art. 291 c.p.p.; ha richiamato l'obbligo di trasmissione al G.I.P. degli elementi a favore dotati di forza probatoria realmente idonea a disarticolare il compendio indiziario. Sul tema della gravità indiziaria in materia di autoriciclaggio, la Corte ha ribadito che non è necessaria la sentenza sul reato presupposto, ma serve una prova logica della provenienza illecita; se questa base cognitiva non è completa il giudice deve procedere ad accertamento incidentale. Alla luce di queste carenze il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata per nuovo esame (rimessione al giudice competente per le determinazioni conseguenti).

Norme richiamate

  • art. 648-ter c.p.

    norma fondamentale per la fattispecie di autoriciclaggio: la Corte precisa che per questo reato non è necessaria una sentenza definitiva sul presupposto ma occorre una prova logica della provenienza illecita delle somme

  • artt. 2 e 8 D.Lgs. n.74/2000

    norme che disciplinano le fattispecie tributarie contestate; la Corte osserva la necessità di dimostrare il dolo specifico di evasione per ritenere sussistenti i reati fiscali

  • artt. 727, 729 e 729-bis c.p.p.

    disciplinano la cooperazione internazionale e la rogatoria: la Corte richiama la presunzione di legittimità degli atti stranieri acquisiti per rogatoria e la prevalenza delle prassi/convenzioni internazionali; non è ammesso un controllo generalizzato sulla compatibilità dell'ordinamento straniero salvo specifiche e provate violazioni di principi inderogabili

  • art. 291 c.p.p.

    imposta l'obbligo per il pubblico ministero di trasmettere al G.I.P. "eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate" nella parte in cui contengano elementi indiziari o prove a favore dotate di forza dimostrativa; la Corte precisa che l'obbligo vale per gli elementi oggettivamente decisivi, non per ogni argomentazione difensiva

  • art. 292 c.p.p.

    prevede la sanzione della nullità in caso di omissione della trasmissione degli elementi a favore quando questi siano decisivi; la Corte evidenzia la necessità di verificare la decisività del materiale difensivo

  • art. 273 c.p.p.

    regola il giudizio di gravità indiziaria nel riesame: la Corte ricorda che il giudice deve compiere una valutazione autonoma e non limitarsi a riprodurre acriticamente acquisizioni estere

  • art. 309 c.p.p.

    disciplina i poteri del GIP e l'istruttoria incidentale sul reato presupposto: la Corte sottolinea l'obbligo di un vaglio critico degli elementi probatori e l'eventuale necessità di accertamento incidentale qualora la prova logica sia carente

  • art. 78 disp. att. c.p.p.

    riguarda l'utilizzabilità delle produzioni documentali nel procedimento italiano: la Corte ricorda che, una volta acquisiti per rogatoria, gli atti sono sottoposti alle regole processuali italiane per la valutazione probatoria

  • art. 696 c.p.p.

    stabilisce che nelle materie di cooperazione internazionale prevalgono le convenzioni internazionali; la Corte richiama la prevalenza della prassi internazionale nei rapporti con la Santa Sede

Massime di principio

  • Gli atti e le prove trasmessi tramite rogatoria da uno Stato estero godono, in assenza di specifica indicazione contraria nella richiesta, della presunzione di legittimità e non sono automaticamente inutilizzabili per il solo fatto di essere stati acquisiti secondo procedure diverse dall'ordinamento italiano.
  • Chi contesta la compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano degli atti acquisiti all'estero ha l'onere di dimostrare concretamente e puntualmente la violazione di norme inderogabili o un pregiudizio specifico al diritto di difesa.
  • Per i reati di riciclaggio/autoriciclaggio non è necessaria una condanna definitiva per il reato presupposto: è sufficiente una "prova logica" della provenienza illecita delle somme; in mancanza di tale prova il giudice dovrà procedere ad accertamento incidentale.
  • Il pubblico ministero che chiede una misura cautelare deve trasmettere al G.I.P. solo quegli elementi difensivi che contengano prove o indizi oggettivamente idonei e decisivi a influenzare la valutazione complessiva della gravità indiziaria; la mancata trasmissione di mere argomentazioni difensive non comporta automaticamente nullità.
  • Il giudice del riesame o del riesame cautelare non può limitarsi a riprodurre acriticamente la ricostruzione investigativa straniera: deve compiere una valutazione autonoma e motivata della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari sulla base del materiale disponibile.
  • Se nel procedimento emergono carenze istruttorie rilevanti (es. omissione di documenti difensivi decisivi), la via ordinaria è l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame, affinché il giudice verifichi la completezza della base cognitiva e, se necessario, proceda ad accertamenti integrativi.

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