Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Trieste, Sezione 1

per la correzione della sentenza n. 6 del 2026 pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 644 del 2025;

Giustizia amministrativa202500644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 6 del 2026, limitatamente all’omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale della sentenza breve n. 6 del 2026, già favorevole nel merito e relativa all’impugnazione dell’assegnazione a una sede di servizio disposta a seguito del transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa. L’istanza ha evidenziato che, benché il difensore avesse richiesto la distrazione delle spese di lite a proprio favore, il dispositivo aveva liquidato le spese in favore del ricorrente senza disporne la distrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di correzione, ritenendo sussistente un mero errore materiale nel dispositivo della sentenza. Ha disposto l’inserimento, immediatamente dopo la statuizione sulle spese, della frase con cui si dispone la distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente, come richiesto. Sono state ordinate alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. La pronuncia non modifica la decisione di merito né l’importo delle spese, già liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; la disposizione è stata applicata per correggere il dispositivo della sentenza quanto alla distrazione delle spese.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Impone gli adempimenti di annotazione da parte della Segreteria a seguito della correzione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La mancata pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore, quando tale distrazione sia stata richiesta, può essere corretta mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a., senza modificare la decisione di merito né la liquidazione dell’importo delle spese.
  • La correzione dell’errore materiale del provvedimento giurisdizionale deve essere recepita mediante le annotazioni della Segreteria previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.