Ordinanza n. 46/2026 - Trieste, Sezione 1
per la correzione della sentenza n. 6 del 2026 pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 644 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 6 del 2026, limitatamente all’omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale della sentenza breve n. 6 del 2026, già favorevole nel merito e relativa all’impugnazione dell’assegnazione a una sede di servizio disposta a seguito del transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa. L’istanza ha evidenziato che, benché il difensore avesse richiesto la distrazione delle spese di lite a proprio favore, il dispositivo aveva liquidato le spese in favore del ricorrente senza disporne la distrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione, ritenendo sussistente un mero errore materiale nel dispositivo della sentenza. Ha disposto l’inserimento, immediatamente dopo la statuizione sulle spese, della frase con cui si dispone la distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente, come richiesto. Sono state ordinate alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. La pronuncia non modifica la decisione di merito né l’importo delle spese, già liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; la disposizione è stata applicata per correggere il dispositivo della sentenza quanto alla distrazione delle spese.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone gli adempimenti di annotazione da parte della Segreteria a seguito della correzione del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La mancata pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore, quando tale distrazione sia stata richiesta, può essere corretta mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a., senza modificare la decisione di merito né la liquidazione dell’importo delle spese.
- La correzione dell’errore materiale del provvedimento giurisdizionale deve essere recepita mediante le annotazioni della Segreteria previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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