Sentenza del 14/07/2017 n. 17455 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 23.515,68 relativa a maggiore IRPEF per l'anno 2004, emessa ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Ha sostenuto che la cartella fosse nulla perché non preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo formale o avviso di irregolarità, e comunque carente di motivazione, in quanto rinviava a un atto presupposto che egli assumeva di non aver ricevuto. In particolare, contestava che l'Agenzia avesse prodotto soltanto copia della comunicazione spedita per posta ordinaria, senza prova dell'avviso di ricevimento.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha confermato la decisione. Anche la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la CTR avesse accertato in concreto la ricezione della comunicazione di irregolarità. Tale ricezione è stata desunta dal fatto che il contribuente aveva fornito, seppure tardivamente, chiarimenti sull'attività di controllo dell'Ufficio. La comunicazione non doveva necessariamente essere spedita per raccomandata e, una volta ritenuta conosciuta dal contribuente, la cartella poteva motivare per relationem senza allegarla nuovamente. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.800,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter
Controllo formale delle dichiarazioni
La cartella emessa a seguito di controllo formale è, in linea generale, nulla se non è preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto provata la ricezione della comunicazione anche se inviata per posta ordinaria, sulla base della conoscenza effettiva dimostrata dal contribuente.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
La comunicazione dell'esito del controllo assolve alla funzione di informare il contribuente sulle irregolarità riscontrate e di consentirgli di fornire chiarimenti. La sua omissione può incidere sulla validità della cartella, ma la contestazione non è fondata quando risulti comunque che il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza dell'attività dell'Ufficio.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
La cartella può motivare per relationem mediante rinvio a un atto precedente, purché tale atto sia stato portato effettivamente a conoscenza del contribuente o sia comunque conoscibile in modo concreto.
Legge n. 241 del 1990, art. 7
Nel caso esaminato non è stata ravvisata una violazione degli obblighi partecipativi o informativi, poiché il contribuente aveva avuto conoscenza dell'attività istruttoria e aveva fornito chiarimenti all'Amministrazione.
Massime di principio
- Una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 presuppone, di regola, la preventiva comunicazione dell'esito del controllo formale; l'omissione può comportare la nullità della cartella.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non determina automaticamente l'annullamento della cartella se l'Amministrazione dimostra altrimenti, anche tramite elementi presuntivi, che il contribuente ha avuto effettiva conoscenza della comunicazione.
- La spedizione della comunicazione di irregolarità non richiede necessariamente una raccomandata, quando la normativa applicabile non impone una specifica modalità di notificazione.
- La condotta del contribuente, come la presentazione di chiarimenti riferibili al controllo, può essere valutata come prova della conoscenza dell'avviso di irregolarità.
- La motivazione per relationem della cartella è ammissibile quando l'atto richiamato sia stato previamente comunicato o sia comunque concretamente conosciuto dal contribuente; in tal caso non è necessariamente obbligatoria la sua allegazione alla cartella.
- Per contestare efficacemente una cartella non basta affermare di non aver ricevuto l'atto presupposto: occorre contestare specificamente gli elementi dai quali il giudice potrebbe desumere la conoscenza effettiva del contenuto del controllo.
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