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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8125/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per falsità (artt. 476 e 482 c.p.) per avere formato in calce al certificato di proprietà un atto di vendita con falsa sottoscrizione di un pubblico funzionario al fine di superare vincoli amministrativi sul veicolo. In cassazione deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul suo concorso nella falsificazione, sostenendo che non risultasse il suo contributo concreto e che la firma dell'acquirente non fosse necessaria nell'atto di vendita; 2) travisamento della prova documentale; 3) mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.114 c.p.; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: la sentenza di merito ha motivato in modo logico e coerente l'apporto concorsuale del ricorrente, ricavabile dal suo interesse a retrodatare l'acquisto e dalla contraffazione documentale (data e autenticazione), nonché da elementi probatori quali il rinvenimento di un timbro e la convergenza degli indizi. I terzo e quarto motivi sono stati considerati generici e quindi inammissibili perché il ricorrente non aveva censurato specificamente in appello l'assenza di applicazione dell'art.114 c.p. e non aveva fornito elementi positivi per ottenere le attenuanti generiche. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 476 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa alla falsificazione di atti pubblici; la Corte ha ritenuto che la falsificazione dell'autenticazione e della data rientrasse nella fattispecie contestata.

  • art. 482 cod. pen.

    Norma collegata alle falsificazioni di certificati e simili; utilizzata per inquadrare il reato contestato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di specificazione del ricorso; il ricorso di cassazione doveva rispettare i limiti di quanto dedotto in appello.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante specifica; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione non fosse stata contestata in modo specifico in appello e che, quindi, la censura in cassazione fosse generica e inammissibile.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Limite della cassazione nella rinnovazione del giudizio di merito: la Corte non può rivedere nel merito l'apprezzamento degli elementi di prova già valutati in modo congruo dal giudice di merito.

  • art. 8 legge n. 46/2006

    Ha modificato l'art. 606 cod. proc. pen.; pur consentendo maggiore esame degli atti processuali, lascia comunque fermo il divieto di rilettura meramente rivalutativa degli elementi di prova, principio richiamato dalla Corte.

  • art. 606, comma 3, ultima parte cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inammissibilità del ricorso che solleva questioni non dedotte nei precedenti gradi o dedotte in modo generico; la Corte lo ha applicato ai motivi sulle attenuanti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito: se la sentenza di appello è motivata in modo logico e coerente, le censure che chiedono una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili.
  • I motivi generici (in particolare riguardanti la mancata applicazione di circostanze attenuanti) sono generalmente inammissibili in cassazione se non erano specificamente contestati in appello.
  • Per affermare il concorso in un reato di falsità, può essere sufficiente la prova di un interesse concreto alla falsificazione e la convergenza di indizi che dimostrino l'apporto morale o materiale del ricorrente.
  • La mancata specificazione nelle fasi processuali immediatamente precedenti impedisce di rinnovare la richiesta in cassazione: le questioni nuove o generiche non costituivano oggetto di gravame sono escluse.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze immediate: condanna alle spese processuali e possibile corresponsione di una somma a titolo di ammenda (cassa delle ammende).

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