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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41424/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colle Adriano impugnava la sentenza di condanna (Tribunale di Udine, 28/05/2021) per l'utilizzo nelle dichiarazioni fiscali di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti emesse dalla FC Arredamenti di Frangiamore Calogero e dalla G.S. di Gambarro Ferdinando & C. S.a.s. Il ricorrente denunciava carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione delle pronunce di merito, contestando in particolare: l'inalienabile attendibilità delle dichiarazioni di Frangiamore (che avrebbe smentito alcune fatture ma i cui questionari Agenzia Entrate e il fatto che operasse tramite terzi durante la detenzione sarebbero stati valutati male); la rilevanza della somiglianza grafica tra le fatture e del pagamento postumo registrato dopo la morte di Gambarro; la presunta effettività delle forniture (merci rinvenute in container presso la ditta del ricorrente) e l'irrilevanza delle discrepanze tra prezzi e valori; e infine la deduzione, ritenuta illogica, del dolo fiscale basata sugli importi riportati nelle fatture.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente consistessero in una generica richiesta di rivedere il giudizio di merito sulle prove e che non contenessero un critico confronto con la motivazione delle due sentenze di merito concordi. La Corte d'appello aveva valutato come logici e non manifestamente illogici gli indizi di fittizietà delle operazioni (disconoscimento delle fatture da parte di Frangiamore, discrepanza tra valore dei beni rinvenuti e importi fatturati, identità grafica delle fatture, pagamento registrato dopo la morte di Gambarro, natura dei beni non coerente con l'attività dell'emittente, profilo storico di evasore totale), e aveva altresì ritenuto provata la sussistenza del dolo di evasione per l'uso sistematico di costi fittizi su più annualità. Conseguentemente il ricorso non poteva riaprire una diversa valutazione delle risultanze processuali. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle Ammende, determinato in via equitativa in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce i reati tributari (tra cui l'utilizzo di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti); è la fattispecie applicata per la condanna del ricorrente in relazione alle fatture contestate.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato in quanto modificato: la Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione sulla valutazione delle prove e afferma che non è consentita una nuova e diversa valutazione delle risultanze di merito o una rivalutazione degli indizi che contrasti con le conclusioni logiche dei giudici di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata ai fini degli effetti della declaratoria di inammissibilità: alla parte ricorrente vengono addebitate le spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (qui quantificata in 3.000 euro).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o i profili probatori già valutati, salvo che emerga un errore di diritto o una manifesta illogicità nella motivazione; critiche generiche alla valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Quando le pronunce di merito sono concordi e logicamente motivate su una pluralità di indizi, il ricorso per cassazione volto a ottenere una diversa lettura degli stessi indizi viene dichiarato inammissibile.
  • La fittizietà delle operazioni può essere desunta da indici di contesto: identità grafica sospetta delle fatture, incoerenza tra natura dei beni/servizi e attività dell'emittente, pagamenti anomali (es. registrati dopo la morte del socio), discrepanze tra valore effettivo dei beni rinvenuti e importi fatturati; una valutazione complessiva di tali elementi può giustificare la sussistenza del dolo di evasione.
  • La semplice esistenza di elementi che il ricorrente ritiene esonerativi (es. rinvenimento di merci) non impedisce che i giudici, valutando il quadro probatorio nel suo complesso, ritengano le fatture inesistenti se prevalgono indizi contrari.
  • Per avere successo in Cassazione è necessario un censura specifica e motivata della logica o del diritto adottati nei passaggi decisivi della motivazione, non un generico invito a riscrivere la storia processuale.

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