Ordinanza n. 26/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dall’U.T.G. - Prefettura di Caltanissetta in data 18 dicembre 2025, comunicato lo stesso giorno, con cui è stata disposta la “disputa della gara a porte chiuse” dell’incontro di calcio “Città di Gela ASD – Gelbison SSD a RL” di domenica 21 dicembre 2025, valido per la 17^ giornata del girone di andata del Campionato 2025/2026 di Serie D, Girone I; - nonché di ogni altro atto ai primi (e/o coi primi) annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, tra i quali, esemplificativamente: la nota della Questura di Caltanissetta n.0104632 del 17.12.2025; il verbale della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi in Prefettura in data 17.12.2025; la determinazione/relazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive n. 45 del 15.12.2025; con espressa riserva di proporre motivi nuovi e/o aggiunti nei termini di legge, anche ai fini della domanda consequenziale di risarcimento del danno scaturente, in capo alle due società ricorrenti, dai provvedimenti tutti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare, poiché la partita si era ormai disputata a porte chiuse. Ha confermato il decreto monocratico presidenziale n. 745 del 2025, che aveva respinto la domanda di misure cautelari monocratiche. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non decide nel merito l'azione di annullamento né la riserva di motivi aggiunti e domanda risarcitoria.
Atto impugnato: disposizione prefettizia di disputa a porte chiuse di una partita di calcio
Esito
La controversia
La società sportiva ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura che aveva disposto la disputa a porte chiuse di una partita di calcio, nonché gli atti presupposti, tra cui una nota della Questura, il verbale della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia e la determinazione o relazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Nel ricorso era formulata riserva di proporre motivi aggiunti e di chiedere il risarcimento dei danni. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha confermato il precedente decreto monocratico di rigetto della cautela.
Massime di principio
- La domanda cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione collegiale, si sia già verificato l'evento cui la misura cautelare era funzionale a porre rimedio, rendendo inutile la sospensione dell'atto per il futuro.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare non determina, di per sé, la definizione nel merito dell'azione di annullamento dell'atto impugnato.
- In sede collegiale, il giudice può confermare il decreto monocratico che abbia respinto la domanda cautelare, quando non residui un interesse attuale alla misura richiesta.
Come è indicizzato
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