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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31409/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di più reati, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un'associazione per delinquere, sostenendo in sostanza una diversa qualificazione del fatto e la riconducibilità, al più, a una ipotesi diversa da quella contestata; 2) censura sulla motivazione del giudizio di responsabilità per rapina; 3) censura sulla motivazione dell'affermazione di responsabilità per furto in abitazione; 4) doglianza sulla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. La Corte ha rilevato che i motivi erano in larga parte reiterativi di quelli già dedotti in appello, generici o aspecifici, e comunque diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non erano specifici, erano in parte meramente ripetitivi delle doglianze già esaminate e disattese in appello, e in parte tendevano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre dichiarato l'inammissibilità dei motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Richiamato come titolo di reato contestato e oggetto del primo motivo, ma la censura è stata ritenuta non specifica e reiterativa delle doglianze di merito.

  • art. 116 c.p.

    Evocato dalla sentenza d'appello come diversa fattispecie non integrabile; la Cassazione richiama tale passaggio senza rimetterlo in discussione.

  • art. 628 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di rapina, rispetto alla quale il ricorso è stato dichiarato generico e inammissibile.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione, rispetto alla quale le doglianze sono state ritenute aspecifiche e volte a una rivalutazione del merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato come disposizione che impone specificità dei motivi di impugnazione; la mancanza di indicazione puntuale delle ragioni di censura determina l'inammissibilità.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità dei motivi nuovi conseguenti all'inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere motivi specifici e autosufficienti: la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, se puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità e può determinare l'inammissibilità.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa ricostruzione storica dei fatti o una nuova valutazione dell'attendibilità delle prove, senza indicare specifici travisamenti.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e non manifestamente illogica, la critica difensiva deve confrontarsi con i passaggi argomentativi effettivamente svolti dal giudice di merito; doglianze generiche o indeterminate non consentono l'esercizio del sindacato di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre all'inammissibilità dei motivi nuovi collegati al ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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