Sentenza n. 18/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1294/2024 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.6.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e al beneficio economico di € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, la sua notificazione all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la persistente mancata esecuzione del giudicato. La sentenza azionata aveva dichiarato il diritto del docente all'attribuzione del beneficio economico derivante dalla carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, mediante assegnazione della carta elettronica. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese e senza fornire prova dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era stata notificata ai fini dell'intimazione ad adempiere il 19 settembre 2024 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l'amministrazione non aveva dimostrato di avere attribuito la carta elettronica del docente per gli anni scolastici considerati e per l'importo complessivo di € 1.000,00, il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, provvedendo all'assegnazione della carta elettronica e al pagamento della somma di € 1.000,00, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. In caso di ulteriore inadempienza, è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di adottare tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali atti di bilancio, entro 90 giorni dalla richiesta formale del ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. La richiesta di penalità di mora è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l'astreinte può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, e il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificassero, nel caso concreto, la mancata applicazione della penalità. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti eseguibili.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la condanna alla penalità di mora, tenendo conto delle ragioni ostative riferibili al debitore pubblico.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
"proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico"
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente preclusa, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione doveva essere assicurata in esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all'amministrazione e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice.
- La mancata dimostrazione, da parte dell'amministrazione, dell'avvenuto adempimento alle statuizioni contenute nel giudicato legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e a nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese le modifiche di bilancio, per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma il giudice dell'ottemperanza deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative connesse alle difficoltà di adempimento, ai vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici; tali ragioni possono giustificarne l'esclusione o la mitigazione.
- La nomina a commissario ad acta di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice non comporta automaticamente la liquidazione di un compenso commissariale.
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