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Sentenza

Sentenza n. 1268/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza 258/2025 pubblicata il 02/04/2025 nella causa RG n. 1030/2024 dal Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o ritardata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 258/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 258/2025 del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro. Nelle more dell'udienza camerale, il Ministero ha dato esecuzione al giudicato. Entrambe le parti hanno pertanto dichiarato cessata la materia del contendere. La ricorrente ha comunque insistito per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente mediante l'esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo giustificata la condanna dell'Amministrazione alla rifusione di € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale della parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta dall'Amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la rifusione dell'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale del ricorrente risulta soddisfatta.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'Amministrazione che abbia reso necessario il ricorso mediante la precedente mancata esecuzione del giudicato.
  • La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta quando dagli atti emergano potenziali profili di danno erariale connessi alle vicende oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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