Sentenza del 23/07/2015 n. 7532 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Agevolazioni ed esenzioni - Imposte sulle somme aggiuntive liquidate dal Fondo di previdenza dipendenti MEF - Indennità equipollente art.17 - comma 1° D.P.R. n.917/86.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le somme aggiuntive derivanti dall'accantonamento di una parte dei proventi dell'attività di riscossione, accertamento ispettivo e sanzionatoria dovessero essere trattate come contributi accantonati esclusivamente a carico del dipendente, beneficiando quindi di un diverso regime fiscale. La questione riguardava la qualificazione delle somme e l'applicabilità dell'indennità equipollente prevista dall'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.
La decisione
La pretesa non è stata accolta. Le somme, una volta confluite nel Fondo di previdenza, perdono la loro originaria provenienza e assumono natura retributiva, poiché spettano al dipendente in ragione del rapporto di lavoro e sono commisurate alla prestazione lavorativa. Il fatto che siano erogate in via differita, al momento della cessazione del rapporto, conferma tale collegamento. Di conseguenza, non si applica una deroga al trattamento fiscale ordinario fondata sulla natura di contributi interamente a carico del dipendente.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione disciplina il trattamento fiscale delle indennità equipollenti e delle somme percepite in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso esaminato, non è stata riconosciuta una deroga fondata sulla pretesa natura contributiva delle somme, poiché esse sono state qualificate come componenti retributive connesse al rapporto di lavoro.
Massime di principio
- Per stabilire il regime fiscale di una somma erogata alla cessazione del rapporto di lavoro occorre considerare la sua natura sostanziale e il titolo in base al quale spetta, non soltanto la provenienza originaria delle risorse.
- Le somme versate a un fondo e successivamente corrisposte al dipendente possono assumere natura retributiva quando maturano in ragione dell'attività lavorativa e del rapporto di impiego.
- L'erogazione differita al momento della cessazione non trasforma automaticamente la somma in un contributo personale del lavoratore; può anzi confermare il suo collegamento con la prestazione lavorativa.
- Per ottenere un trattamento fiscale derogatorio è necessario dimostrare in modo puntuale che le somme derivino da contributi effettivamente accantonati esclusivamente a carico del dipendente e non da risorse collegate alla retribuzione o all'attività dell'amministrazione.
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