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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21977 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - Spese di pubblicità o propaganda e spese di rappresentanza - Criterio discretivo - Conseguenze in tema di spese di sponsorizzazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna, che aveva qualificato come spese di pubblicità, integralmente deducibili, i costi sostenuti dalla società per sponsorizzare un'auto da competizione mediante l'apposizione del proprio logo. Secondo l'Agenzia, tali costi dovevano essere qualificati come spese di rappresentanza, poiché diretti principalmente ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, in assenza di prova di una diretta aspettativa di ritorno commerciale. Sono state inoltre contestate le conclusioni della CTR sulla detraibilità dell'IVA e sugli obblighi di fatturazione e registrazione relativi all'operazione intracomunitaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che le spese di sponsorizzazione sono spese di rappresentanza quando il contribuente non dimostra una diretta aspettativa di ritorno commerciale dall'attività sponsorizzata. Tali spese sono quindi deducibili solo nei limiti previsti dall'art. 108 del TUIR e l'IVA relativa non è detraibile ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 633/1972. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Cassazione ha respinto il ricorso originario della società. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 108 del D.P.R. n. 917/1986 (già art. 74, comma 2, TUIR)

    Costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per iniziative tendenti alla pubblicizzazione di prodotti, marchi, servizi o dell'attività svolta.

    Il criterio distintivo fondamentale è rappresentato dall'obiettivo strategico della spesa: immagine e prestigio dell'impresa per le spese di rappresentanza; promozione diretta di prodotti, marchi, servizi o attività per le spese pubblicitarie. Le sponsorizzazioni rientrano nelle spese di rappresentanza salvo prova di una diretta aspettativa di ritorno commerciale.

  • Art. 19-bis1, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 633/1972

    L'IVA relativa alle spese di rappresentanza non è ammessa in detrazione.

    Una volta qualificata la sponsorizzazione come spesa di rappresentanza, l'IVA assolta in relazione alla prestazione è indetraibile per legge, indipendentemente dalle ulteriori questioni relative alla fatturazione intracomunitaria.

  • Artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993

    Le disposizioni disciplinano gli obblighi di fatturazione, integrazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie, anche quando l'operazione riguarda prestazioni di servizi. Nel caso concreto, tuttavia, i relativi motivi sono stati dichiarati assorbiti dalla qualificazione della spesa come rappresentanza e dalla conseguente indetraibilità dell'IVA.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La sponsorizzazione non è automaticamente una spesa pubblicitaria solo perché comporta la diffusione del nome o del logo dell'impresa.
  • Per qualificare la spesa come pubblicitaria, il contribuente deve dimostrare un collegamento concreto e diretto tra l'attività sponsorizzata e un'attesa di ritorno commerciale, ad esempio promozione di specifici prodotti o servizi, incremento della clientela o risultati misurabili.
  • Se prevale l'obiettivo di accrescere notorietà, prestigio o immagine generale dell'impresa, la spesa tende a essere qualificata come spesa di rappresentanza.
  • Le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto nei limiti stabiliti dalla normativa fiscale applicabile e l'IVA ad esse relativa è, in linea generale, indetraibile.
  • La documentazione contrattuale, la natura dell'evento, i destinatari della promozione e gli elementi che dimostrano il ritorno commerciale devono essere conservati e analizzati per sostenere la qualificazione come spesa pubblicitaria.

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