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Ordinanza

Ordinanza n. 11287/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale n.-OMISSIS- del 2.3.2026 formato dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri con il quale è stato ritenuto che la ricorrente avrebbe “un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato AVOR in quanto è stata riscontrata la seguente diagnosi “rinite allergica ricorrente (cod. 147)”; nonché di ogni atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, ed in particolare di qualsiasi disposizione di esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso, per esami e titoli, indetto dal Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con decreto prot. n. 167/1-4-2024 CC. E PER L’ EFFETTO PER OTTENERE l’ ammissione della ricorrente alle fasi successive del concorso per esami e titoli, indetto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, prot. n. 167/1-4-2024 CC. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27\5\2026 : PER L’ ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, del verbale impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio n.-OMISSIS- del 2.3.2026 formato dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri con il quale è stato ritenuto che la ricorrente avrebbe “un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato AVOR in quanto è stata riscontrata la seguente diagnosi “rinite allergica ricorrente (cod. 147)”; nonché di ogni atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, ed in particolare di qualsiasi disposizione di esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso, per esami e titoli, indetto dal Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con decreto prot. n. 167/1-4-2024 CC. NONCHE’, MEDIANTE IL PRESENTE ATTO, della graduatoria di merito relativa al Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri che risulta formata in data 1.4.2026, nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria medesima, e del provvedimento di approvazione della stessa che risulta adottato in data 4.4.2026 e pubblicato in data 14.4.2026, nonché di ogni atto inerente e correlato.

Giustizia amministrativa202604978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri, nonché graduatoria di merito nella parte relativa all'esclusione della candidata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione per gli accertamenti psico-fisici con cui è stata ritenuta non idonea al reclutamento, poiché le era stato attribuito il coefficiente 3 nell'apparato AVOR in ragione della diagnosi di rinite allergica ricorrente. Ha dedotto l'insussistenza della causa di inidoneità e ha prodotto documentazione medica a sostegno della propria posizione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria di merito formata e approvata durante il giudizio, nella parte in cui non la comprendeva, chiedendo l'ammissione alle successive fasi concorsuali previa sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito, ritenendo necessario un accertamento tecnico sulla sussistenza dell'affezione contestata e sulla sua rilevanza ai fini dell'idoneità. Ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola all'Ispettorato di Sanità della Marina Militare (MARISPESAN), con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. L'Amministrazione dovrà fornire la documentazione necessaria, comprese le norme e regole tecniche applicabili agli accertamenti sanitari e al giudizio di idoneità. L'organo verificatore dovrà esaminare la documentazione medica delle parti, accertare l'eventuale sussistenza ed entità dell'affezione, i suoi riflessi menomanti, il codice attribuibile alla candidata e la sua idoneità al reclutamento sotto tale profilo. Le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione delle osservazioni. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 10 settembre 2026. La camera di consiglio è stata fissata per il 14 ottobre 2026; la decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della verificazione disposta dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della verificazione, finalizzata ad accertare tecnicamente i fatti rilevanti per la decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati sanitari.

  • d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

    Richiamato per la modifica del d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando, in una controversia relativa all'idoneità psico-fisica per un concorso militare, la documentazione delle parti non consente di accertare direttamente la sussistenza o la rilevanza della patologia contestata, il giudice può disporre una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a.
  • La verificazione sull'idoneità psico-fisica deve esaminare non soltanto l'esistenza dell'affezione, ma anche la sua entità, gli eventuali riflessi menomanti, il codice sanitario attribuibile secondo le regole tecniche applicabili e la compatibilità complessiva con il reclutamento.
  • Nelle operazioni di verificazione le parti devono essere poste in condizione di partecipare in contraddittorio, anche mediante i propri difensori e consulenti tecnici, con verbalizzazione delle eventuali osservazioni.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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