Cassazione Penale, Sentenza n. 33764/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La BNL impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua opposizione all'esclusione dall'ammissione del credito relativo a un mutuo ipotecario di 1,7 milioni di euro concesso alla Edil Legno s.a.s. (acquisto di un complesso immobiliare). Il ricorso articolava due motivi: (1) censura della valutazione di "strumentalità" del credito rispetto all'attività illecita (traffico di stupefacenti) contestando che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato il nesso, soprattutto in considerazione del lungo lasso temporale tra erogazione del credito (2004) e sequestro (2010) e della mancata prova che il mutuo fosse stato effettivamente destinato all'acquisto e al reimpiego di proventi illeciti; (2) censura della valutazione negativa della buona fede e dell'incolpevole affidamento della banca, sostenendo che la documentazione istruttoria era completa e non sussistevano "sintomi" di pericolosità al momento dell'erogazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la decisione dei giudici di merito. Ha ritenuto corretta la ricostruzione fattuale che evidenziava molteplici segnali di anomalia: flussi finanziari formalmente inspiegati nella Edil Legno, finanziamenti soci "imputati" e apparentemente fittizi per importi consistenti, fideiussione "apparente" di un socio impossidente, carenze di regolarità urbanistica dell'immobile acquistato, e mancato pagamento delle rate. Sulla base di tali elementi il Tribunale aveva adeguatamente motivato la strumentalità del credito e la conseguente mancanza di buona fede della banca, richiamando anche l'obbligo per gli operatori bancari di osservare adeguati controlli e le norme antiriciclaggio. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e la banca è stata ritenuta soccombente (con la conseguente condanna alle spese processuali, come previsto dai principi applicabili).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 52, lett. b))
art. 52, comma 1, lettera b) e comma 3
Stabilisce che i crediti anteriori al sequestro non vanno pregiudicati salvo che risultino "strumentali all'attività illecita" o al suo reimpiego; in tal caso il creditore deve dimostrare la buona fede e l'incolpevole affidamento secondo criteri indicati dal comma 3 (condizioni delle parti, rapporti personali e patrimoniali, tipo di attività, obblighi di diligenza precontrattuali ecc.).
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 59, comma 6)
Norma richiamata come fondamento dell'opposizione alla quale il GIP ha rinviato decisione; disciplina la procedura relativa all'ammissione di crediti nella fase di sequestro e confisca.
codice civile
Principio generale secondo cui la garanzia patrimoniale del debitore risponde per le obbligazioni; richiamato per evidenziare che i diritti di credito dei terzi preesistenti sono tutelati salvo le eccezioni di legge (strumentalità).
normativa antiriciclaggio e prassi bancaria
Richiamata implicitamente: agli istituti di credito è richiesto un elevato livello di diligenza e l'osservanza di obblighi antiriciclaggio; la mancata osservanza, se connessa alla mancata conoscenza del nesso di strumentalità, esclude la buona fede.
Massime di principio
- Il giudizio sulla strumentalità del credito rispetto a un'attività illecita è un requisito oggettivo preliminare: se accertato, inverte l'onere probatorio sul creditore che deve dimostrare la propria buona fede e l'incolpevole affidamento.
- La prova della strumentalità può fondarsi anche su presunzioni e su una valutazione complessiva di elementi sintomatici (flussi finanziari inspiegati, garanzie apparenti, incongruenze patrimoniali, irregolarità dell'operazione immobiliare), anche se l'erogazione del credito è anteriore nel tempo rispetto al sequestro.
- La buona fede del creditore banca richiede l'osservanza della diligenza professionale e delle norme antiriciclaggio: omissioni o istruttorie superficiali che lascino irrisolti evidenti segnali di anomalia possono escludere la buona fede anche se non vi era conoscenza diretta dell'origine illecita.
- La valutazione della buona fede non è identica al merito creditizio: una banca può ritenere affidabile un cliente sul piano della solvibilità ma comunque essere incolpevole solo se ha adempiuto agli obblighi di verifica richiesti; in caso contrario l'ignoranza è considerata colposa.
- In presenza di indicatori concreti di inquinamento criminale, il tribunale deve motivare in modo articolato i collegamenti fattuali che giustificano la qualificazione del credito come strumentale; viceversa il creditore può contestare motivazioni generiche fornendo elementi contrari.
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