Sentenza n. 6189/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento per l’annullamento, in parte qua del decreto del Direttore generale del MIUR, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, prot. n. 691 del 19.04.2024, nella parte in cui ha approvato la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DD 21 aprile 2020 n. 499, come modificato ed integrato dal DD 5 gennaio 2022 n. 23, per la classe di concorso A058 – tecnica della danza contemporanea Regione Lazio, riconoscendo alla ricorrente punti 203,75, anziché 205,75; ove occorra, di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e con-sequenziali, con particolare ma non esclusivo riferimento ai provvedimenti e/o verbali della Commissione di concorso, non conosciuti dalla ricorrente, nella parte in cui hanno autorizzato le modalità di svolgimento della prova scritta, con riferimento alla formulazione della domanda a risposta multipla n. 23. E PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti ulteriori punti 2,00 in ragione della correttezza della risposta fornita al quesito n. 23 della prova scritta, con conseguente attribuzione di punti 205,75, anziché 203,75; conseguentemente del diritto della ricorrente ad essere collocata al posto n. 2 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A058, tecnica della danza contemporanea negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado per la Regione Lazio, anziché al posto n. 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rilevando anche l'assenza di controdeduzioni delle altre parti, e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità della graduatoria, l'esattezza della risposta al quesito n. 23 o la spettanza dei 2 punti aggiuntivi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale docente, classe di concorso A058, nella parte in cui attribuiva alla ricorrente 203,75 punti anziché 205,75 e la collocava al terzo anziché al secondo posto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, il decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio che approvava la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per la classe di concorso A058 – tecnica della danza contemporanea. Ha contestato l'attribuzione del punteggio, sostenendo di avere diritto a ulteriori 2 punti per la correttezza della risposta fornita al quesito a risposta multipla n. 23 della prova scritta. Ha inoltre censurato, ove occorrente, gli atti e i verbali della commissione concernenti le modalità di svolgimento della prova e la formulazione del quesito, chiedendo il riconoscimento del punteggio complessivo di 205,75 e la conseguente collocazione al secondo posto della graduatoria. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 21 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente, in assenza di contestazioni delle altre parti, giustifica la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito le censure rivolte contro l'atto amministrativo impugnato e può compensare le spese di lite in considerazione della soluzione processuale.
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