Sentenza n. 11491/2026 - Roma, Sezione 4B
per la declaratoria di estinzione del giudizio di cui al n. rg. 13226/2024 definito con sentenza n. 8230/2025, pubblicata il 28 aprile 2025 e comunicata in pari data al Ministero dell’istruzione e del merito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a. La rinuncia è stata ritenuta rituale perché notificata alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. e non risultavano opposizioni dell'Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell'esito in rito e del contrasto giurisprudenziale esistente sulla materia.
Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna. Con precedente sentenza il ricorso era stato accolto, con ordine al Ministero di adottare le determinazioni previste dalla legge entro novanta giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, al Commissario ad acta di provvedere entro i successivi centottanta giorni. Decorso inutilmente il termine anche per il Commissario ad acta, il ricorrente aveva inizialmente chiesto la sua sostituzione. Successivamente ha depositato rinuncia al ricorso, a tutti gli atti del giudizio e alle domande proposte, dichiarando di voler intraprendere percorsi INDIRE.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il riferimento riguarda la definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, secondo quanto indicato nell'epigrafe.
art. 35, comma 2, c.p.a.
La rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del giudizio.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia è efficace ai fini dell'estinzione quando è notificata alle altre parti nel termine previsto e non vi è opposizione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio e alle domande proposte determina l'estinzione del processo amministrativo quando sia ritualmente notificata alle altre parti nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. e non vi sia opposizione.
- In presenza di una rinuncia rituale e non opposta, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza procedere alla decisione nel merito della controversia.
- La compensazione delle spese può essere disposta in caso di estinzione per rinuncia, tenendo conto dell'esito in rito e dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla materia.
Come è indicizzato
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