Cassazione Penale, Sentenza n. 7394/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 18/05/2021 che aveva confermato la condanna di Bongiovì per bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente denunciava errata applicazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione: contestava il valore probatorio di documenti rinvenuti nello studio del commercialista Sanneris, lamentava la mancanza dell'atto notarile che avrebbe formalizzato la nomina a liquidatore (nonostante la visura camerale), e metteva in dubbio la compatibilità di due fotocopie di carte d'identità trovate nello studio (e la valutazione della loro scadenza). Sosteneva inoltre che la valutazione probatoria era atomistica e non correttamente correlata al complessivo compendio probatorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che molte doglianze fossero mere prospettazioni difensive non suffragate da dichiarazioni dell'imputato; la genuinità della visura camerale non è stata contestata e la mancata acquisizione dell'atto notarile non scalfisce la motivazione. Le presunte incongruenze tra le carte d'identità non sono decisive (un documento può essere stato successivamente rilasciato per smarrimento, e la diversa durata di validità non invalida automaticamente la prova). La Corte ha richiamato la valutazione del complesso probatorio fatta dai giudici di merito (documento con ricevuta della documentazione contabile, accettazione della carica in prossimità del fallimento, trasferimento della sede, nomina di un legale sottoscritta dal ricorrente, irreperibilità rispetto alla curatela) e ha censurato l'approccio atomistico del ricorso. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189 cod. proc. pen.
Il ricorrente denunciava errata applicazione; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente inidonea a mettere in crisi la motivazione dei giudici di merito, senza riconoscere una concreta violazione normativa.
art. 192 cod. proc. pen.
Analogamente all'art. 189, la doglianza relativa all'applicazione della norma sulla valutazione della prova è stata giudicata priva della necessaria specificità e non idonea a rendere ammissibile il ricorso.
art. 31 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
disciplina la durata decennale della validità delle carte d'identità
La Corte ha osservato che la durata è decennale e che la presunta errata indicazione della scadenza da parte della Corte d'appello non invalida la motivazione, dato che l'emissione di un secondo documento può trovare spiegazioni lecite (es. smarrimento).
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)
regola la facoltà di discussione orale e la requisitoria scritta presso la Corte di cassazione
Richiamato per segnalare che le parti non hanno richiesto discussione orale e che il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con richiesta di inammissibilità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare i motivi di ricorso ammessi in cassazione; la Corte ha valutato il ricorso nei limiti previsti da tale disposizione.
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissione del ricorso in cassazione è necessario dimostrare un errore giuridico manifesto o una contraddizione decisiva nella motivazione: semplici contestazioni atomistiche o ipotesi alternative prive di riscontro non sono sufficienti.
- La mancata produzione di un atto formale (es. atto notarile) non annulla automaticamente gli effetti documentali di una visura camerale, se la genuinità della visura non è contestata e il giudice di merito ha tratto da essa conclusioni coerenti con il resto del materiale probatorio.
- Differenze apparenti tra copie di documenti d'identità non costituiscono di per sé prova di falsità: bisogna dimostrare che le discrepanze sono decisive e non spiegabili (es. rinnovo o smarrimento).
- Il ricorso deve correlare puntualmente le censure ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata; una mancata correlazione o la mancanza di autosufficienza delle censure determina inammissibilità.
- In sede di cassazione il controllo riguarda la coerenza logico-giuridica della motivazione nel suo complesso e la sussistenza di vizi che incidano realmente sulla decisione: i singoli elementi di prova vanno valutati nel contesto del compendio probatorio complessivo.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende.
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