Cassazione Penale, Sentenza n. 24120/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa. Deduce che la condotta era stata tempestivamente abbandonata in seguito alla revoca dell'incarico regolarmente comunicata (revoca del 17 maggio 2013), che non sussistevano artifizi o raggiri perché aveva presentato ricorso contro il primo avviso di accertamento e aveva svolto attività giudiziale per conto della persona offesa; contesta poi che l'insistenza nel richiedere corrispettivi e il mancato accoglimento di una proposta di mediazione possano costituire artifici o raggiri, sostenendo che le richieste di pagamento erano coerenti con l'attività professionale svolta e che l'inattività denunciata derivava dalla revoca dell'incarico e non da dolo truffaldino.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che la documentazione e la ricostruzione del fatto dimostrano la mancata sussistenza di artifizi, raggiri o dolo: la ricorrente aveva redatto un ricorso contro il primo avviso, aveva svolto attività per la parte offesa, e il mandato le fu revocato il 17 maggio 2013, lasciandole ancora tre giorni per costituirsi in giudizio. Le richieste di pagamento sono state ritenute compatibili con la prestazione professionale e la successiva inattività è conseguenza della revoca, non prova di dolo. Anche rispetto al secondo avviso di accertamento la revoca intervenne mentre era ancora pendente il termine per impugnare, quindi non si può ritenere che l'apparente inattività sia indice di volontà truffaldina. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha assolto l'imputata perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 640 c.p. (truffa)
La sentenza interpreta la fattispecie di truffa richiedendo la prova di artifici o raggiri e del dolo finalizzato al profitto ingiusto; in assenza di tali elementi (documentata attività processuale, revoca dell'incarico tempestiva e richieste di compenso coerenti con l'attività) il fatto non sussiste e deve disporsi l'assoluzione.
Massime di principio
- La sussistenza del reato di truffa richiede prova concreta di artifici o raggiri e della volontà dolosa: atti processuali diligenti posti in essere dall'imputato (es. impugnazioni, attività giudiziale) sono incompatibili con un progetto truffaldino.
- La revoca del mandato comunicata tempestivamente può interrompere la disponibilità temporale dell'agente a compiere atti e spiegare l'inadempimento successivo, escludendo il dolo se il termine utile per agire non era ancora scaduto.
- La semplice richiesta di compensi per attività svolte o da svolgere, anche se insistita, non costituisce di per sé artificio o raggiro quando rientra nelle prerogative professionali e non vi sia dimostrazione di inganno.
- Il giudice deve valutare la sequenza temporale e la coerenza delle condotte: omissioni o negligenze professionali non sono automaticamente equiparabili alla truffa; spetta all'accusa dimostrare la piena sussistenza del reato.
- In caso di contenzioso tra professionista e cliente, il rifiuto di una mediazione o l'insistenza per il pagamento non sono indice sufficiente di condotta truffaldina se esistono atti che dimostrano l'intenzione di tutelare legittimamente gli interessi del cliente.
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