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Sentenza

Sentenza del 27/12/2019 n. 34493 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la corretta classificazione doganale, ai fini del recupero di maggiori dazi, di lettori musicali MP3 dotati di radio ricevitore integrato importati nel 2006. La società li aveva dichiarati al codice TARIC 8520 90 00, relativo agli apparecchi per la registrazione e riproduzione del suono, con aliquota del 2%; l’Agenzia delle Dogane li aveva invece riclassificati al codice 8527 13 99, relativo agli apparecchi riceventi per la radiodiffusione combinati con apparecchi per la registrazione o riproduzione del suono, con aliquota del 10%. L’Agenzia ha contestato alla CTR di avere applicato un criterio non previsto dalla normativa, fondato sulla possibilità di ascolto collettivo o tramite altoparlante, anziché sulle caratteristiche oggettive del prodotto e sulla sua funzione principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell’Agenzia, relativo all’utilizzabilità di un’informazione tariffaria vincolante successiva alle importazioni, perché riferito a una mera argomentazione non posta a fondamento della decisione. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo errata l’interpretazione della CTR: la classificazione deve basarsi sul testo delle voci doganali, sulle note e sulle regole generali della nomenclatura combinata, considerando le caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto e la funzione principale che caratterizza il complesso. La sentenza della CTR Marche è stata cassata con rinvio ad altra sezione della stessa CTR, che dovrà verificare concretamente se gli apparecchi rientrino nel codice 8520 90 00 oppure nel codice 8527 13 99. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 12, comma 2

    L’informazione tariffaria vincolante può riguardare solo le merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la comunicazione dell’informazione da parte dell’autorità competente.

    La Corte non ha esaminato nel merito questa questione, perché il motivo censurava un passaggio meramente descrittivo della sentenza d’appello e non una sua effettiva ratio decidendi.

  • Regolamento CEE n. 2658/1987 sulla nomenclatura combinata

    La classificazione deve essere effettuata sulla base del testo delle voci, delle note di sezione e di capitolo e delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata.

    Il criterio decisivo è costituito, in linea generale, dalle caratteristiche e proprietà oggettive della merce esistenti al momento dell’importazione.

  • Regolamento CE n. 400/2006

    L’apparecchio digitale per la registrazione e la riproduzione del suono può rientrare nella voce 8520 90 00; l’apparecchio ricevente per la radiodiffusione, anche combinato nello stesso involucro con un apparecchio per la registrazione o riproduzione del suono, rientra nella voce 8527 13 99.

    Il regolamento deve essere utilizzato come elemento interpretativo e adeguatore delle voci già esistenti, senza applicare automaticamente una classificazione fondata soltanto sulla presenza della radio o sull’idoneità all’ascolto collettivo.

  • Regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata

    La classificazione deve essere effettuata secondo il testo delle voci e delle sottovoci; per gli assortimenti, può rilevare il componente che conferisce il carattere essenziale.

    Il carattere essenziale e la funzione principale possono orientare la classificazione, ma devono essere ricavati dalle caratteristiche concrete del prodotto e non da criteri estranei, come la sola possibilità di ascolto di gruppo.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può essere proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    La violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie normativa astratta; la diversa ricostruzione delle caratteristiche concrete della merce appartiene invece alla valutazione di merito, salvo specifici vizi motivazionali.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale di prodotti tecnologici multifunzione occorre fare riferimento anzitutto alle caratteristiche e proprietà oggettive del bene, come risultano dal testo delle voci tariffarie e dalle note della nomenclatura combinata.
  • La presenza di una funzione accessoria non determina automaticamente la classificazione nella voce corrispondente a tale funzione: occorre individuare la funzione principale o il carattere essenziale del prodotto, verificandoli concretamente.
  • Non possono essere utilizzati criteri non previsti dalla normativa, come la distinzione tra ascolto individuale e ascolto collettivo, se tali criteri non risultano dal testo delle voci, dalle note o dai regolamenti applicabili.
  • I regolamenti successivi possono contribuire a interpretare e adeguare le voci tariffarie già esistenti, ma la classificazione delle importazioni deve comunque essere effettuata con riferimento alle norme vigenti al momento dell’importazione, salvo un chiaro effetto retroattivo interpretativo.
  • In sede di legittimità è deducibile come violazione di legge l’errata interpretazione dei criteri normativi di classificazione; invece, l’accertamento delle caratteristiche tecniche effettive del prodotto spetta al giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito non descrive adeguatamente il prodotto e non applica i criteri normativi corretti, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa affinché sia svolto un nuovo accertamento concreto.

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