Sentenza n. 6671/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della Sentenza n. 1825/2024, pubblicata il 25/10/2024, RG n. 2096/2024, emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone nella persona del Dott. Massimo Lisi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024 e condannato l’Amministrazione ad attivarla per euro 500,00 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo derivante dalla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2023/2024 e aveva condannato il Ministero alla sua attivazione per l’importo di euro 500,00, oltre interessi legali. Il Ministero non si è costituito e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertato il comportamento omissivo dell’Amministrazione. Ha richiamato l’art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l’ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Poiché il titolo proveniva dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il sindacato del giudice amministrativo è stato qualificato come meramente esecutivo, limitato all’accertamento dell’omessa o elusiva esecuzione, senza integrazione del comando giudiziale né nuovi accertamenti di merito. In assenza di contestazioni o chiarimenti da parte del Ministero, il giudice ha ritenuto fondata la deduzione di inadempimento e ha condannato l’Amministrazione a eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di sostituirsi all’Amministrazione e, se necessario, superare il dissenso di altre Amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per spese processuali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro, consistente nella Carta elettronica spettante al docente.
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
L’azione consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti a esse equiparati, quando contengano un obbligo amministrativo di conformazione.
- Quando l’ottemperanza riguarda una sentenza del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge un’attività meramente esecutiva: deve verificare l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte della deduzione dell’inadempimento da parte del creditore, l’amministrazione intimata che non fornisca chiarimenti o documentazione sull’esecuzione del titolo può essere condannata a provvedere, secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, autorizzandolo a sostituirsi all’amministrazione in caso di persistente inerzia.
- La mancata costituzione dell’amministrazione non impedisce la condanna alle spese quando essa risulti soccombente; in tal caso le spese seguono la soccombenza.
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