Cassazione Penale, Ordinanza n. 40914/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato in relazione alla detenzione, ritenuta finalizzata allo spaccio, di sostanza stupefacente nella sua disponibilità. Nel ricorso si lamentavano asseriti difetti di motivazione e si contestava il ragionamento logico-probatorio seguito dai giudici di merito, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto ai rilievi già formulati con l'appello. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano aspecifiche, perché non si confrontavano in modo puntuale con le argomentazioni con cui la Corte di merito aveva già esaminato e disatteso le critiche difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza di appello, la quale era stata considerata giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze difensive e immune da manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare vizi motivazionali in modo generico, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure che mirano a contestare il ragionamento probatorio della decisione di merito devono indicare in modo puntuale le ragioni dell'asserito errore; in difetto, il ricorso è aspecifico.
- Quando la sentenza di appello abbia già esaminato e disatteso le doglianze difensive con argomentazioni corrette, coerenti e non manifestamente illogiche, la mera riproposizione delle stesse questioni in cassazione non è sufficiente a fondare l'accoglimento.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista dall'art. 616 c.p.p. in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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