Sentenza n. 235/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 72 del 12/02/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 72 del 12 febbraio 2025, relativa all'attribuzione del bonus carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni che aveva condannato il Ministero al pagamento del beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici rispettivamente indicati nella pronuncia civile, oltre alle spese legali. Hanno dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, documentato il passaggio in giudicato e non ancora ricevuto il beneficio. Hanno chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Nel corso del giudizio è stato comunicato l'accredito del beneficio spettante a una delle ricorrenti, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere limitatamente a tale posizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della ricorrente il cui beneficio era stato accreditato durante il processo, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto agli altri due ricorrenti, ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato civile. Il Collegio ha escluso che il creditore fosse tenuto a presentare ulteriori richieste tramite la procedura telematica ministeriale e ad attendere sine die l'esame della propria posizione: tale pretesa eccederebbe i doveri di correttezza e buona fede, e nessuna norma prevede la sospensione dei giudizi di ottemperanza per l'espletamento di tali adempimenti amministrativi. È stato assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento integrale. È stato contestualmente nominato commissario ad acta il Prefetto di Terni, o un funzionario delegato, incaricato, in caso di inutile decorso del termine e su richiesta degli interessati, di rilasciare la carta docente, accreditarvi le somme dovute e adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario spetterà, per l'eventuale attività, un compenso di 500 euro a carico del Ministero. La penalità di mora è stata negata perché, considerate le difficoltà degli uffici ministeriali e la natura contributiva della prestazione, sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre oneri e accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa dedotta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora, che nel caso concreto non è stata applicata perché ritenuta iniqua in relazione alla natura contributiva della prestazione e alle difficoltà degli uffici ministeriali.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, destinato all'aggiornamento e alla formazione dei docenti.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Disciplina il termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche, che i ricorrenti hanno dichiarato di avere atteso prima di agire in ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudicato civile che condanna un'amministrazione al pagamento del bonus carta del docente può essere azionato davanti al giudice amministrativo mediante giudizio di ottemperanza quando l'amministrazione non provvede spontaneamente all'integrale esecuzione.
- Il creditore non è tenuto, per ottenere l'esecuzione di un credito già riconosciuto da un giudicato, a presentare ulteriori richieste attraverso procedure amministrative telematiche né ad attendere senza certezza dei tempi che l'amministrazione prenda in esame la posizione; una simile pretesa eccede i doveri di correttezza e buona fede, in assenza di una specifica base normativa.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, condizionando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine e alla richiesta del creditore.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, alla luce della natura contributiva della prestazione e delle concrete difficoltà organizzative dell'amministrazione, la sua applicazione risulti iniqua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1167/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1168/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1169/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1170/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1171/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1172/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →