Sentenza n. 1457/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il terzo ricorso per motivi aggiunti contro la declaratoria di inefficacia e non conformabilità di una SCIA edilizia in sanatoria relativa a una tettoia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una tettoia in legno realizzata sul confine di proprietà, con tre pilastrini, copertura rigida, dimensioni di circa 15,24 mq e altezza variabile tra 2,80 e 3,23 metri. Dopo l'accertamento dell'abuso e l'ordinanza di demolizione non impugnata, la proprietaria presentava una SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune richiedeva integrazioni documentali, tra cui il pagamento della sanzione, grafici integrativi e l'autorizzazione sismica in sanatoria. Dopo vari atti procedimentali e una precedente ordinanza cautelare del TAR, il Comune chiedeva inoltre l'atto di assenso del confinante in relazione al posizionamento dei sostegni sul confine, al rispetto degli artt. 8 e 12 del RUEC e agli aspetti civilistici connessi al rialzo del calpestio. Con provvedimento del 9 agosto 2023 dichiarava la non conformabilità e l'inefficacia della SCIA in sanatoria. L'appellante deduceva, anzitutto, la formazione del titolo per decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, della l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune avrebbe esercitato tardivamente il potere inibitorio e che, decorso tale termine, avrebbe potuto intervenire soltanto alle condizioni dell'art. 21-nonies della medesima legge. Deduceva inoltre che la tettoia fosse una struttura aperta e non una nuova costruzione, che i sostegni sul confine non avessero autonoma rilevanza edilizia, che non fosse necessario il consenso del confinante e che l'art. 12 del RUEC non fosse applicabile alle zone B.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso che, per una SCIA edilizia in sanatoria disciplinata dall'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, si formi un titolo abilitativo per silenzio decorso il termine previsto dall'art. 19 della l. n. 241/1990. L'art. 37 richiede infatti la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso del responsabile, previa verifica dei presupposti urbanistico-edilizi e, in caso di esito favorevole, determinazione della sanzione pecuniaria sulla base dell'aumento di valore dell'immobile. La disciplina della SCIA ordinaria non può quindi essere automaticamente applicata alla sanatoria di opere abusive già realizzate. Ne consegue che gli atti comunali del 22 giugno 2023 e del 9 agosto 2023 non sono stati adottati oltre il termine inibitorio né in carenza di potere. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittima la richiesta dell'assenso del confinante. La tettoia, rispetto al manufatto preesistente, presentava differenze significative quanto a quota di imposta, materiali, punto di appoggio e opere sul confine. La pannellatura, pur dotata di fori o aperture, determinava una funzione di chiusura e configurava una struttura sviluppata tra tre pareti, non riconducibile alla tettoia aperta su almeno due lati prevista dall'art. 8 del RUEC. I sostegni erano collocati sul confine e non rispettavano le distanze minime stabilite dall'art. 12 del RUEC, che consente la riduzione a zero della distanza soltanto in presenza di un accordo tra proprietari confinanti. L'appellante non aveva inoltre provato l'inapplicabilità della disciplina delle distanze alle zone B. Le spese dell'appello sono state compensate in ragione della complessa articolazione del procedimento.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
La sanatoria delle opere abusive tramite SCIA richiede un provvedimento espresso dell'amministrazione, previa verifica dei presupposti urbanistico-edilizi e determinazione della sanzione pecuniaria; non è prevista la formazione di un titolo per silenzio significativo.
art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, l. n. 241/1990
Il termine per l'esercizio dei poteri inibitori della SCIA ordinaria non determina il consolidamento automatico di una SCIA edilizia in sanatoria disciplinata dall'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Non trova applicazione quale unico parametro per l'intervento successivo dell'amministrazione quando la SCIA in sanatoria non si sia consolidata per silenzio e il procedimento richieda ancora un provvedimento espresso.
art. 8 RUEC
Per tettoia si intende un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura intelaiata poggiante su pilastri, coperta con struttura rigida e aperta su due o più lati.
La qualificazione come tettoia aperta richiede il rispetto della definizione regolamentare; una pannellatura che conserva una funzione di chiusura può far perdere al manufatto tale qualificazione, anche se presenta fori o aperture.
art. 12 RUEC
La distanza degli edifici dai confini di proprietà dovrà essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di metri 5; la distanza minima può essere ridotta a metri zero se è intercorso un accordo tra i proprietari confinanti.
Le prescrizioni sulle distanze dai confini si applicano anche agli elementi verticali delle tettoie; il posizionamento sul confine richiede l'accordo o l'assenso del proprietario confinante.
Massime di principio
- La SCIA edilizia in sanatoria prevista dall'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 non dà luogo a silenzio-assenso o ad altro silenzio significativo per il decorso del termine previsto dall'art. 19 della l. n. 241/1990; il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, previa verifica dei presupposti urbanistico-edilizi e determinazione della sanzione pecuniaria.
- Il termine per l'esercizio dei poteri inibitori previsto per la SCIA ordinaria non impedisce all'amministrazione di pronunciarsi successivamente su una SCIA in sanatoria relativa a opere abusive già realizzate, poiché in tale ipotesi il potere amministrativo non si esaurisce con il decorso del termine ordinario.
- Una struttura qualificabile come tettoia ai sensi della disciplina edilizia locale deve rimanere aperta sui lati richiesti dalla normativa; una pannellatura che svolga funzione di chiusura può determinare la configurazione di un organismo edilizio volumetrico, anche se presenta fori o aperture.
- Le prescrizioni sulle distanze dai confini possono applicarsi agli elementi verticali e ai sostegni di una tettoia. Il loro posizionamento sul confine è legittimo soltanto se consentito dalla disciplina applicabile e, ove richiesto, da un accordo o assenso del proprietario confinante.
- Chi contesta l'applicazione di una disciplina regolamentare sulle distanze in ragione della classificazione urbanistica della zona deve fornire la prova dell'inapplicabilità della disciplina alla specifica area.
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