Cassazione Penale, Sentenza n. 47381/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione in relazione all'affermazione che Alfano fosse il detentore di armi e stupefacenti, osservando che gran parte del materiale era stato rinvenuto in un tombino a circa 20 metri dall'abitazione e che erano stati disposti accertamenti RIS; (ii) vizio e/o omissione di motivazione per non aver accolto, in via subordinata, la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; (iii) omessa valutazione di argomenti difensivi volti a spiegare le violazioni delle prescrizioni cautelari come reazioni a trattamenti avversi e a sottolineare la regolarità del comportamento per circa dieci mesi nonostante una condanna di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa rivalutare gli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito e che le censure del ricorrente fossero in gran parte generiche e volte a ottenere una diversa valutazione dei fatti. La Corte ha confermato la congruenza e la logicità delle argomentazioni del Tribunale del riesame, che aveva evidenziato ripetute e rilevanti violazioni delle prescrizioni cautelari (mancate firme, latitanza, possesso di armi e stupefacenti, falsificazione di documenti per allontanarsi) e la conseguente inidoneità di misure non custodiali anche con controllo elettronico. Per tali ragioni è stata ritenuta adeguata la custodia cautelare in carcere. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini previsti.
Norme richiamate
art. 276 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che le condotte contestate rientrassero nei presupposti per l'aggravamento della misura, richiamando la disciplina sulle misure cautelari coercitive
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sostituzione e aggravamento delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto giustificato l'aggravamento alla custodia cautelare
art. 275-bis cod. proc. pen.
Regola gli strumenti di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico). La Corte ha osservato che la dichiarata inidoneità degli arresti domiciliari implica anche l'impossibilità di ricorrere agli strumenti previsti dall'art. 275-bis
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi esimenti
art. 94 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Disposto l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti in caso di mantenimento della custodia
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta le prove: il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo se deduce vizi giuridici o illogicità manifesta nella motivazione, non una diversa valutazione di circostanze fattuali
- Violazioni ripetute delle prescrizioni cautelari (mancate firme, latitanza, reiterazione di reati durante la misura) e condotte gravi come il possesso di armi/stupefacenti e la falsificazione di documenti giustificano l'aggravamento alla custodia cautelare e rendono inidonee misure meno afflittive
- La richiesta subordinata di applicare il braccialetto elettronico o altri controlli a distanza può essere implicitamente rigettata quando il giudice ritiene che gli arresti domiciliari in generale siano inadeguati per prevenire la reiterazione criminosa
- Contestazioni generiche sulla motivazione (es. 'i fatti erano altrove' senza elementi probatori nuovi) sono inammissibili: bisogna indicare specifici vizi di diritto o illogicità manifesta nella motivazione del giudice di merito
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
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