Ordinanza n. 2257/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che ha definito il ricorso relativo alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha proposto appello contro la sentenza del TAR Piemonte n. 877 del 9 aprile 2026, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti della sentenza impugnata. Il giudizio riguarda una procedura aperta per l'affidamento, da parte della Società di Committenza Regione Piemonte, della fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale. Dal testo dell'ordinanza non emergono il contenuto specifico dei motivi di appello né le singole censure dedotte contro la sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi di appello dovessero essere esaminati compiutamente nella fase di merito, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a non interrompere l'esecuzione dell'appalto nelle more della definizione della causa, considerando l'oggetto della fornitura e la durata dell'appalto, pari a ventiquattro mesi, prorogabili di ulteriori dodici. Il Collegio ha inoltre considerato che, in caso di esito vittorioso dell'appello, l'appellante avrebbe potuto subentrare all'aggiudicataria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale della domanda cautelare in appello; la domanda è stata respinta all'esito della valutazione sommaria del fumus e del bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando i motivi richiedono un esame approfondito, il giudice può riservarne la compiuta valutazione alla fase di merito, decidendo sulla base della cognizione sommaria propria della tutela cautelare.
- La sospensione dell'esecuzione di un appalto può essere negata quando, nel bilanciamento degli interessi, prevalga l'interesse pubblico alla continuità dell'esecuzione contrattuale nelle more della definizione del giudizio.
- La possibilità per l'appellante di conseguire il subentro nell'appalto in caso di esito vittorioso può incidere sulla valutazione del periculum in mora e concorrere a escludere l'esigenza cautelare di interrompere immediatamente l'esecuzione.
- Nella valutazione cautelare assumono rilievo l'oggetto dell'appalto e la sua durata, anche quando l'appalto abbia una durata iniziale di ventiquattro mesi prorogabile per ulteriori dodici.
Come è indicizzato
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