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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21913/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di ripetizione di indebito relativa a due rapporti di conto corrente. Il correntista deduceva l'illegittimità di varie annotazioni passive, asseritamente dovute a capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi determinati secondo il cd. uso piazza, commissioni di massimo scoperto non pattuite e criteri arbitrari di decorrenza delle valute. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda, ma la Corte d'appello, rilevata l'incompletezza della documentazione prodotta, ha ridotto l'importo riconoscibile alla sola somma di euro 31.682,13. Nel ricorso per cassazione il correntista ha denunciato violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., sostenendo che la mancata produzione di alcuni estratti conto non impedisse la ricostruzione delle indebite annotazioni anche per i periodi mancanti, richiamando la relazione del c.t.u. che aveva utilizzato una media aritmetica delle competenze applicate nei trimestri immediatamente precedenti e successivi. Ha inoltre lamentato che la banca non avesse ottemperato a un ordine di esibizione del Tribunale, ma senza indicarne specificamente estremi e contenuto nel ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà mirasse a sollecitare una rivalutazione delle risultanze di merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che, in tema di ripetizione di indebito bancario, il correntista che agisca per la ricostruzione del saldo deve provare gli avvenuti pagamenti e la mancanza di una valida causa debendi; in caso di documentazione incompleta, il giudice può ricostruire i saldi solo mediante strumenti probatori idonei a fornire dati certi e completi, mentre la Corte territoriale aveva motivatamente escluso la validità del metodo di calcolo del c.t.u. fondato su medie aritmetiche e raccordi contabili. Quanto alla dedotta inosservanza dell'ordine di esibizione, la Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso per mancata specificazione del provvedimento e del suo contenuto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    in tema di ripetizione di indebito, il correntista che agisce per la restituzione deve dimostrare l'assenza di una valida causa debendi delle somme annotate e pagate

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i pagamenti indebiti e la loro mancanza di giustificazione incombe sul correntista attore

  • art. 1224, secondo comma, c.c.

    in assenza di prova del maggior danno spettano solo gli interessi legali

  • art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando specificamente gli atti e i provvedimenti rilevanti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la banca ha depositato memoria nel procedimento camerale

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, il correntista che agisce per la ricostruzione del saldo deve provare gli avvenuti pagamenti e l'assenza di una valida causa debendi delle singole annotazioni contestate.
  • Se la documentazione contabile è incompleta, il giudice di merito può ricostruire i saldi solo mediante elementi probatori ulteriori che siano certi e completi; non è censurabile in cassazione, come violazione di legge, la valutazione di inidoneità di un metodo ricostruttivo che si risolva in una diversa lettura delle prove.
  • La critica alla valutazione delle risultanze istruttorie, quando si traduce nella richiesta di una nuova ponderazione del materiale probatorio, è inammissibile in sede di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione che deduca l'inottemperanza a un ordine di esibizione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando in modo specifico il provvedimento, il suo contenuto e la sua rilevanza processuale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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