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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07644/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un intervento edilizio eseguito su un fabbricato sito in Rimini, qualificato nei gradi di merito come ampliamento e ristrutturazione di un edificio preesistente, con sopraelevazione e variazione di altezza e volume. Il proprietario confinante ha chiesto il rispetto della distanza legale di dieci metri tra fabbricati, ottenendo in primo e secondo grado l'arretramento della sola porzione realizzata in ampliamento/sopraelevazione, perché ritenuta soggetta al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9. Il ricorrente principale ha censurato la sentenza d'appello deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, dell'art. 873 c.c. e delle norme tecniche di attuazione del PRG comunale, sostenendo che mancassero pareti frontistanti e che i locali interessati fossero solo servizi e ripostigli di superficie inferiore a 8 mq; dall'altro, ha invocato lo ius superveniens regionale più favorevole, ossia l'art. 7-ter, comma 3-bis, L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000, che consentirebbe interventi di demolizione e ricostruzione/ampliamento anche in deroga ai limiti del d.m. n. 1444/1968. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale deducendo invece che l'intervento dovesse essere qualificato come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia, con conseguente applicazione integrale della disciplina sulle distanze vigenti al momento dell'opera.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 quanto alla distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche quando una sola delle pareti sia finestrata e anche se la parte interessata sia destinata a servizi o ripostiglio. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, affermando che la disciplina sopravvenuta in materia edilizia e di distanze, potenzialmente più favorevole al costruttore, richiede nuovi accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità e deve quindi essere valutata dal giudice di rinvio. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti della censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 372, comma 1, c.p.c.

    esclude l'ammissibilità di documenti prodotti per la prima volta con la memoria

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    prevede una distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; è norma inderogabile che si inserisce automaticamente e prevale sulle contrastanti previsioni locali

  • art. 873 c.c.

    richiamato quale norma sulle distanze legali tra costruzioni

  • art. 4.03 N.T.A. PRG Comune di Rimini

    norma locale richiamata dal ricorrente, ma non ritenuta decisiva rispetto alla disciplina inderogabile statale

  • art. 31, lettera d), L. 5 agosto 1978, n. 457

    richiamato nel ricorso incidentale per la qualificazione dell'intervento edilizio

  • art. 16 N.T.A. Comune di Rimini

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione al regime edilizio e alle distanze

  • art. 7-ter, comma 3-bis, L.R. Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20

    norma sopravvenuta invocata come più favorevole, che consente demolizione e ricostruzione/ampliamento anche in deroga ai limiti del d.m. n. 1444/1968, ferma la disciplina codicistica e quella di tutela dei beni storici

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'onere di specifica deduzione delle questioni nel ricorso per cassazione

  • art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    come riformulato, ricomprende nella ristrutturazione edilizia anche demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche; non integra nuova costruzione

  • art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    richiamato per contrapporre la nozione di nuova costruzione alla ristrutturazione edilizia

  • art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    nelle demolizioni e ricostruzioni consente la ricostruzione nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti e gli incentivi volumetrici anche con ampliamenti fuori sagoma

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato per la disciplina temporale applicabile al rito camerale

  • art. 30 L.R. Emilia-Romagna n. 17/2014

    ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 7-ter L.R. n. 20/2000

Massime di principio

  • La distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, ha natura inderogabile e si applica anche quando solo una delle due pareti sia finestrata, essendo irrilevante la qualificazione funzionale dei locali o la sola dimensione di singole porzioni dell'edificio.
  • La disciplina urbanistica sopravvenuta più favorevole al costruttore può incidere sulla persistenza dell'illegittimità della situazione di fatto e rendere non più esigibile il ripristino alle distanze previgenti, ma la sua applicazione richiede un accertamento di fatto sulla riconducibilità dell'intervento alla nuova normativa.
  • Nel giudizio di cassazione lo ius superveniens deve essere considerato d'ufficio se intervenuto nel corso del processo e non coperto da giudicato interno, ma la parte deve dedurre specificamente la relativa applicabilità affinché la censura possa essere esaminata.
  • La qualificazione dell'intervento edilizio come ristrutturazione, ricostruzione o nuova costruzione è decisiva ai fini del regime delle distanze; ove l'intervento sia attratto nella ristrutturazione/demolizione e ricostruzione secondo la disciplina sopravvenuta, il giudice di merito deve verificare concretamente i presupposti tecnici e urbanistici dell'applicazione della norma derogatoria.

Come è indicizzato

MaterieVizi dell'immobileCompravendita immobiliareProveImpugnazioni
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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