Cassazione Penale, Sentenza n. 22061/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Messina che confermava la condanna per danneggiamento (art. 635, 2° comma, n.1 c.p.), con tre motivi principali: (1) violazioni di norme processuali e carenza/manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla ammissibilità e poi alla condanna in favore della parte civile Ceraolo (mancata prova della qualità di utilizzatore e del danno); (2) travisamento della prova e errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), nonché valutazioni non fondate circa la natura e l'entità del danno; (3) omissione di motivazione sulla determinazione della pena di base e errata applicazione dell'art. 62 n.2 c.p. (attenuante della provocazione), nonché travisamento delle prove; inoltre è stata proposta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, ultimo comma, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato i motivi come manifestamente infondati o inammissibili: ha ritenuto che l'esposto-querela di Ceraolo fosse idoneo a provare la sua legittima detenzione dell'autovettura e quindi la sua legittimazione a querelare e a costituirsi parte civile; ha escluso la particolare tenuità del fatto in base alla finalità della condotta (rendere inutilizzabile il mezzo che il detentore usava per muoversi) e ha affermato che l'intervenuto risarcimento non incide sulla valutazione dell'art. 131-bis; ha condiviso la valutazione di merito circa l'insussistenza dell'attenuante della provocazione per mancanza di adeguatezza tra il fatto ingiusto e la reazione; ha ritenuto legittima la determinazione della pena come esercizio di discrezionalità del giudice di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassazione.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen. (danneggiamento)
Il reato contestato è quello previsto dall'art. 635, 2° comma, n.1; la Corte ha ritenuto configurato il delitto per la foratura delle ruote dell'autovettura.
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La norma esclude la punibilità solo quando l'offesa è di particolare tenuità valutata sulle modalità della condotta e sull'esiguità del danno; la Corte ha ritenuto che la condotta fosse diretta a rendere inutilizzabile il veicolo, quindi non sussisteva la causa di esclusione, e ha precisato che il successivo risarcimento non incide sulla valutazione ex art. 131-bis.
art. 62 n.2 cod. pen. (attenuante della provocazione)
Per riconoscere l'attenuante occorrono stato d'ira, fatto ingiusto altrui e rapporto di causalità psicologica con qualche adeguatezza tra offesa e reazione; la Corte ha escluso l'attenuante per mancanza di adeguatezza tra le presunte minacce e l'azione di forare le gomme.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso in Cassazione)
Articolo invocato dal ricorrente per articolare i motivi: la Corte ha valutato i motivi ai sensi delle lett. b), c), e) e ha dichiarato il ricorso inammissibile o infondato.
art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen. (valore dell'esposto-querela nel giudizio abbreviato)
Nel rito abbreviato l'esposto-querela può essere utilizzato ai fini probatori; la Corte ha ritenuto che l'esposto di Ceraolo fosse idoneo a provare la sua legittima detenzione del veicolo.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sintetica del giudice di merito circa l'applicazione di una pena equa.
art. 3 Cost. e art. 76 Cost. (rilievi costituzionali sollevati)
La Corte ha ritenuto le questioni di legittimità costituzionale proposte irrilevanti per la decisione, poiché anche in caso di accoglimento il fatto sarebbe comunque procedibile per la querela proposta da Ceraolo.
Massime di principio
- Il legittimo detentore o utilizzatore di un bene non proprietario può essere persona offesa e ha diritto di proporre querela e costituirsi parte civile per il reato di danneggiamento; l'esistenza della proprietà non esclude la possibile lesione del detentore e la sua pretesa risarcitoria.
- Nel rito abbreviato l'esposto-querela può assumere valore probatorio rilevante e può dimostrare la legittima detenzione o disponibilità del bene da parte della persona offesa.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione delle modalità della condotta e dell'entità del danno; il successivo risarcimento del danno, intervenuto dopo la condotta, di per sé non esclude la punibilità ai fini di tale istituto.
- L'attenuante per provocazione (art. 62 n.2) richiede non solo l'esistenza dello stato d'ira e del fatto ingiusto, ma anche una qualche adeguatezza tra l'offesa e la reazione: la mera asserzione di minacce non è sufficiente se manca rapporto di adeguatezza.
- La quantificazione della pena entro i limiti edittali è esercizio di discrezionalità del giudice di merito; motivazioni sintetiche che richiamano i criteri di cui all'art. 133 c.p. possono essere adeguate salvo che la pena sia significativamente superiore alla media edittale.
- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in Cassazione possono essere dichiarate inammissibili o irrilevanti se, anche in caso di accoglimento, non muterebbero l'esito del procedimento concreto (es. perché la querela valida è già stata proposta).
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