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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34726/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 21 aprile 2026 aveva riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di due sentenze irrevocabili: la prima, pronunciata il 27 luglio 2017 e irrevocabile dal 20 giugno 2019, riguardava lesioni personali aggravate commesse ad Andria fino al 29 novembre 2016; la seconda, pronunciata il 17 giugno 2024 e indicata come irrevocabile dal 16 novembre 2019, riguardava rapina, furto, tentata rapina e atti persecutori commessi ad Andria tra il 2021 e il 30 novembre 2023. La pena complessiva era stata rideterminata in tre anni e nove mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa. Il giudice dell’esecuzione aveva valorizzato la tossicodipendenza, l’alcolismo e la ludopatia del condannato, ritenendo che i reati, anche quelli accompagnati da violenza e da condotte maltrattanti verso i genitori, fossero stati commessi per procurarsi denaro. Il Procuratore della Repubblica ha proposto un unico motivo, denunciando ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. l’erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.: a suo avviso, l’ordinanza non aveva accertato né indicato elementi concreti comprovanti che, al momento del primo reato, le successive violazioni fossero state ideate unitariamente almeno nelle loro linee essenziali, e aveva confuso l’unicità del disegno criminoso con la serialità di una condotta illecita, attribuendo valore decisivo alla dipendenza e al comune movente di procurarsi denaro nonostante l’eterogeneità dei reati e la loro distanza temporale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l’ordinanza, con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Trani – ufficio GIP. Ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva descritto la condizione di dipendenza e individuato un comune movente di procacciamento di denaro, ma non aveva analizzato le modalità delle diverse condotte né indicato elementi dai quali desumere che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento del primo. La tossicodipendenza può essere considerata ai fini della continuazione per reati collegati e dipendenti da tale condizione, ma non comporta automaticamente l’unicità del disegno criminoso e non sostituisce la verifica degli altri indici richiesti. Il giudice del rinvio, in diversa persona fisica, dovrà rivalutare complessivamente gli elementi e verificare la sussistenza dei presupposti della continuazione, restando libero nell’esito. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi in ragione della condizione di tossicodipendenza del condannato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Il riconoscimento della continuazione anche in sede di esecuzione richiede «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea».

    La continuazione presuppone la prova di una programmazione unitaria originaria, almeno nelle linee essenziali, da valutare attraverso indici concreti; la mera presenza di alcuni indici non basta se i reati successivi risultano frutto di decisioni estemporanee.

  • art. 671, comma 1, c.p.p.

    La condizione di tossicodipendenza dell’autore dei delitti sanzionati con sentenze irrevocabili deve essere presa in considerazione per valutare l’unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti da essa, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione.

    In sede esecutiva la tossicodipendenza è un elemento rilevante quando i reati siano a essa collegati e dipendenti, ma non è sufficiente da sola: devono sussistere anche gli ulteriori presupposti della continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, che con unico articolato motivo ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando i vizi di cui all’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata quale base del motivo di ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge penale; la Corte accoglie la censura relativa alla mancata corretta applicazione dei presupposti della continuazione.

  • art. 34, comma 1, c.p.p.

    Il giudice del rinvio procederà, libero nell’esito, ad una complessiva rivalutazione degli elementi per verificare la sussistenza degli elementi idonei a dimostrare l’unicità del disegno criminoso alla luce dei sopra richiamati principi posti dalla giurisprudenza di legittimità.

    In forza della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte, il giudice che ha già deciso sulla richiesta di continuazione in sede esecutiva non può partecipare al giudizio di rinvio.

  • art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Il giudice del rinvio procederà, libero nell’esito, ad una complessiva rivalutazione degli elementi per verificare la sussistenza degli elementi idonei a dimostrare l’unicità del disegno criminoso alla luce dei sopra richiamati principi posti dalla giurisprudenza di legittimità.

    Il rinvio deve svolgersi davanti a un giudice diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza impugnata, secondo la declaratoria di illegittimità costituzionale menzionata nella decisione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica concreta che consenta di ritenere che, al momento della commissione del primo reato, le violazioni successive fossero già programmate almeno nelle loro linee essenziali. La valutazione deve considerare, tra gli altri elementi, omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità delle condotte, sistematicità e abitudini di vita programmate.
  • La tossicodipendenza può concorrere a dimostrare l’unicità del disegno criminoso quando i reati siano collegati e dipendenti da essa, ma non determina automaticamente la continuazione e non supplisce alla mancanza di prova della preordinazione delle successive violazioni.
  • Il comune movente di procurarsi denaro, anche per soddisfare una dipendenza, attesta di per sé il movente dei reati, non l’originaria ideazione e deliberazione unitaria di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali.
  • La serialità delle condotte illecite o una concezione di vita orientata alla commissione di reati non equivale, senza ulteriori elementi, alla preventiva programmazione richiesta per il reato continuato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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