Cassazione Civile, Ordinanza n. 29230/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in una controversia relativa ad avvisi di accertamento IRPEF e IRAP per gli anni 2000-2003, aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di specificità dei motivi e, in via aggiuntiva, ne aveva anche affermato l'infondatezza nel merito. Il ricorso in cassazione era articolato in tre motivi: violazione e falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo. La Corte rileva però che il ricorrente non aveva impugnato la statuizione di inammissibilità dell'appello, limitandosi a ripercorrere in fatto l'accertamento dell'Ufficio e a contestarlo senza attaccare la ratio decisiva della decisione; inoltre, il terzo motivo era formulato secondo il previgente paradigma del vizio motivazionale, non più proponibile per sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, quando la sentenza d'appello dichiara inammissibile un motivo di gravame per difetto di specificità e, solo in via ulteriore, ne esamina anche il merito, il ricorrente in cassazione deve censurare la statuizione di inammissibilità, che è da sola sufficiente a sorreggere la decisione. Poiché tale statuizione non è stata attaccata, il ricorso era inammissibile anche per carenza di specificità e perché il vizio di motivazione dedotto non era più denunciabile nel testo applicabile dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nulla sulle spese, in quanto l'Agenzia delle entrate si è costituita solo ai fini della partecipazione all'udienza. Disposto inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma applicabile al giudizio, non era più deducibile il mero vizio logico della motivazione; il motivo formulato come insufficienza o contraddittorietà motivazionale era quindi inammissibile.
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
La nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. era già applicabile alla sentenza impugnata, pubblicata l'8 luglio 2013.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su una autonoma statuizione di inammissibilità del gravame, il ricorrente per cassazione deve impugnare specificamente tale statuizione, poiché il suo passaggio in giudicato è sufficiente a sorreggere la decisione.
- La censura in cassazione non può limitarsi a riproporre la ricostruzione fattuale già svolta in sede amministrativa o di merito, ma deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Per le sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore della riforma del 2012, il vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ristretto al minimo costituzionale e non consente più di denunciare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Nel processo tributario, la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. trova applicazione anche nel giudizio di cassazione avverso sentenze delle commissioni tributarie.
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