Sentenza n. 1271/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’esecuzione della Sentenza n. 589/2023 - n. R.G. 490/2023 – pubblicata il 29/12/2023, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sez. lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e all'accredito delle somme relative agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi legali. Il ricorso è stato notificato al Ministero il 22 giugno 2025. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza anteriormente alla proposizione del ricorso, la notificazione del titolo esecutivo al Ministero presso la sede reale il 15 maggio 2024 e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, poiché dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, da presentare dopo l'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla sua base il TAR ha ordinato all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti di un'amministrazione pubblica; il TAR ne ha verificato l'inutile decorso.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro attribuito tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.
- L'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato, individuando puntualmente le attività necessarie per dare integrale attuazione al comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte interessata dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, così da assicurare l'effettività del giudicato.
- Il commissario ad acta nominato per l'inottemperanza può essere autorizzato a delegare gli adempimenti a un funzionario dell'ufficio di appartenenza, restando tenuto a provvedere agli atti necessari per l'esecuzione del giudicato e al pagamento delle somme dovute.
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