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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15862/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito per forniture di energia elettrica, originariamente ammontante a oltre 201 mila euro, relativo a fatture emesse anni prima dell’apertura della procedura concorsuale. Il credito è stato ammesso solo in parte, nella misura corrispondente alla falcidia prevista nel concordato preventivo liquidatorio omologato in precedenza, sul presupposto che il concordato non fosse stato previamente risolto e che, quindi, il debito concordatario conservasse la riduzione percentuale stabilita dal piano. La creditrice ha proposto opposizione allo stato passivo sostenendo che la successiva dichiarazione di fallimento avrebbe dovuto far rivivere l’originario credito integrale, anche in assenza di formale risoluzione del concordato, perché il fallimento sarebbe intervenuto dopo la richiesta di risoluzione formulata da altro creditore. Il tribunale ha respinto l’opposizione, affermando che, scaduto il termine annuale per chiedere la risoluzione del concordato senza che questa fosse pronunciata, l’effetto esdebitatorio parziale dell’omologa restava fermo. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione dell’art. 186 l.fall. per avere il tribunale escluso che il fallimento implicasse la previa risoluzione del concordato; violazione dell’art. 1976 c.c. per avere negato la natura novativa del concordato e quindi la pretesa all’integrale credito; violazione dell’art. 186, comma 3, l.fall. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il termine del 31-12-2011 non potesse essere considerato termine di esecuzione in un concordato liquidatorio e che quindi, al momento del fallimento, fosse ancora pendente il termine per la risoluzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, anche alla luce dei principi già affermati dalle Sezioni Unite, il fallimento del debitore concordatario può essere dichiarato anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato, ma ciò non implica che, ai fini dell’insinuazione al passivo, il creditore possa automaticamente pretendere il credito originario quando il fallimento intervenga dopo la scadenza del termine annuale per chiedere la risoluzione ex art. 186 l.fall. Scaduto quel termine, o rigettata la relativa domanda, l’effetto esdebitatorio parziale dell’omologa permane e il debitore resta obbligato nei limiti del piano. È stato poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la doglianza investiva non un fatto storico omesso ma una questione di valutazione giuridico-fattuale già decisa dal tribunale; inoltre la ricorrente mirava surrettiziamente a rivalutare il merito circa l’individuazione del termine finale di pagamento, operazione non consentita in cassazione. È stata anche ribadita l’esistenza di una valutazione di fatto del tribunale secondo cui il 31-12-2011 era il termine dell’ultimo pagamento programmato, desumibile dalle relazioni della procedura. Ne è derivato il mantenimento dell’ammissione del credito solo nella misura falcidiata.

Norme richiamate

  • art. 186 legge fall.

    Disciplina la risoluzione del concordato preventivo; la sua operatività è autonoma rispetto alla dichiarazione di fallimento e il termine annuale per chiederla è decisivo per stabilire se permane o meno l’effetto esdebitatorio parziale dell’omologa.

  • art. 184 legge fall.

    L’omologazione del concordato rende parzialmente inesigibili i debiti concordatari; tale effetto permane se non interviene risoluzione tempestiva o annullamento.

  • art. 1976 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi della novazione del credito, ma la Corte non accoglie l’impostazione e ribadisce che l’omologa del concordato non comporta, nel caso esaminato, la riviviscenza automatica dell’intero credito.

  • art. 98 legge fall.

    Norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo, utilizzata dalla creditrice per contestare la parziale ammissione del credito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo richiede un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non consente la rivalutazione di questioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando un concordato preventivo omologato viene seguito da fallimento, il creditore non può automaticamente pretendere l’intero credito originario se il fallimento interviene dopo la scadenza del termine annuale per chiedere la risoluzione del concordato o dopo il rigetto della relativa domanda; in tali casi resta fermo l’effetto esdebitatorio parziale derivante dall’omologa.
  • La dichiarazione di fallimento del debitore concordatario può intervenire anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato, ma ciò non equivale di per sé a una risoluzione implicita del concordato stesso.
  • Ai fini del ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico specifico, non la contestazione della valutazione giuridica o l’invito a una nuova lettura del merito.
  • Nel concordato liquidatorio, la data finale indicata per l’ultimo pagamento può costituire il termine rilevante per il decorso del termine annuale per la risoluzione, se tale data emerge dagli atti della procedura e dalla motivazione del giudice di merito.
  • La distinzione tra avvenuta risoluzione del concordato e mera proposizione di un ricorso per risoluzione è decisiva: solo la risoluzione pronunciata rimuove l’effetto dell’omologazione; la sola pendenza o il mero rigetto della domanda non bastano.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sull’omesso esame di un fatto in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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