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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46077/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per truffa (concorso) a seguito della vendita simulata di un'autovettura tramite sito internet; il ricorrente deduceva l'erronea qualificazione del fatto come reato in concorso (art. 110 c.p.) per mancanza della prova della conoscenza e della partecipazione consapevole ai fatti dell'autore materiale, nonché la carenza di valutazione probatoria (art. 192 c.p.p.). Con motivi aggiunti il ricorrente ha censurato, per la prima volta, la presunta violazione dell'art. 521 c.p.p. (assenza di specifica contestazione circa l'esistenza di un'organizzazione terza).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito si siano confrontati con le deduzioni difensive e che, in presenza di doppia conformità delle decisioni di merito, non sia necessaria una analisi dettagliata di ogni singola deduzione; le doglianze del ricorrente si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione delle prove e del convincimento dei giudici di merito, sindacato non consentito in sede di legittimità. I motivi aggiunti sono stati considerati nuovi e quindi non esaminabili in cassazione perché non riconducibili ai motivi principali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla nozione di concorso nel reato: la Corte osserva che l'eventuale mancanza di prova della partecipazione consapevole è questione di fatto valutabile dai giudici di merito e non sindacabile in cassazione se la ricostruzione è logicamente motivata

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove: la Corte territoriale ha adeguatamente considerato le deduzioni difensive e non era tenuta a esaurire ogni argomento quando sussiste una doppia conforme

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nella motivazione della cassazione: la Corte riporta i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. l. 176/2020)

    Norma citata per la trattazione con requisitoria scritta / contraddittorio scritto: la procedura è svolta senza udienza orale se non richiesta dalle parti

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale collegato alla disciplina delle udienze e del contraddittorio scritto nell'ambito del processo penale

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Criterio per la denuncia di violazione di legge: la cassazione richiede che la censura riguardi la riconducibilità del fatto alla fattispecie astratta e non una mera diversa valutazione delle prove

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nei motivi aggiunti per censurare la mancanza di specifica contestazione; la Corte ha ritenuto tale censura nuova e quindi inammissibile perché non era stata tempestivamente dedotta

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti dei motivi aggiunti: i motivi successivi devono essere sviluppo dei motivi principali e ricollegabili ad essi; la Corte ha ritenuto i motivi aggiunti del ricorrente non riconducibili e pertanto inammissibili

  • art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiesto per definire i capi e punti enunciati nell'originario atto di impugnazione cui devono riferirsi i motivi aggiunti; la Corte applica questo principio per escludere i motivi nuovi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio: le critiche che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili se i giudici di merito hanno motivato in modo coerente e logico
  • In presenza di 'doppia conforme' (conferma tra primo e secondo grado) il giudice d'appello non è obbligato a confutare dettagliatamente ogni argomentazione difensiva: è sufficiente una motivazione globale che mostri di aver considerato i fatti decisivi
  • Per impugnare con successo in cassazione la qualificazione giuridica del fatto è necessario prospettare un'errata sussunzione del fatto nella norma astratta, non soltanto contestare la fondatezza o la sufficienza della prova
  • I 'motivi aggiunti' sono ammissibili solo se rappresentano uno sviluppo o un chiarimento dei motivi principali; introduzioni di censure nuove e non riferibili ai motivi originari sono inammissibili
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

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