Ordinanza n. 27/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a. del decreto n. 333/SAA/2/218914 in data 18.10.2025 di trasferimento per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5 DPR 335/1982; b. della nota prot. 0071760 del 24.3.2025 con cui il Questore di Napoli ha segnalato l'opportunità del trasferimento; c. della nota prot. 0025157 del 10.4.2025 con cui l'Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento; d. della nota prot. 0128687 del 27.5.2025, con cui il Questore di Napoli ha ribadito la opportunità del trasferimento, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di trasferimento per incompatibilità ambientale, unitamente agli atti istruttori e di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di trasferimento per incompatibilità ambientale adottato ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5, d.P.R. 335/1982, nonché la segnalazione del Questore, la comunicazione di avvio del procedimento e la successiva conferma della proposta di trasferimento. La domanda cautelare contestava la portata indiziaria delle conversazioni telefoniche intercorse tra il ricorrente e due soggetti, dalle quali l'Amministrazione aveva desunto la disponibilità di sostanza stupefacente e modalità di consegna finalizzate a non rendere individuabile il destinatario in caso di rinvenimento. Il ricorrente deduceva, in sostanza, l'erroneità e l'irragionevolezza della valutazione amministrativa, senza tuttavia fornire interpretazioni alternative logiche e pienamente convincenti dei colloqui. Nel quadro fattuale erano inoltre valorizzati i precedenti trascorsi del ricorrente quale assuntore di sostanza stupefacente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, allo stato degli atti, una manifesta irragionevolezza o illogicità nel giudizio di incompatibilità ambientale. La valutazione amministrativa è stata considerata inserita in un contesto fattuale composto da più elementi, tra cui il contenuto delle conversazioni telefoniche riportate nella proposta di allontanamento e i trascorsi del ricorrente quale assuntore di sostanza stupefacente. Il ricorrente, pur contestando il valore indiziario dei fatti, non ha offerto una ricostruzione alternativa idonea a dimostrare l'erroneità della determinazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 d.P.R. 335/1982
La disposizione costituisce la base normativa del trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente della Polizia di Stato; il testo non esplicita ulteriormente il contenuto della disciplina.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della domanda e della decisione cautelare.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare contro un trasferimento per incompatibilità ambientale, la valutazione dell'Amministrazione non è manifestamente irragionevole o illogica quando si fonda sul contenuto di conversazioni telefoniche aventi significativo valore indiziario e su ulteriori elementi del contesto personale e professionale dell'interessato.
- La contestazione della portata indiziaria degli elementi posti a fondamento del trasferimento non è sufficiente, in sede cautelare, se il ricorrente non offre una ricostruzione alternativa logica, pienamente convincente e idonea a dimostrare l'erroneità o l'irragionevolezza della valutazione amministrativa.
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