Cassazione Civile, Ordinanza n. 21513/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (clienti)
La controversia
Due correntisti hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da plurime operazioni compiute da un dipendente della banca sui loro conti in assenza di autorizzazione, con ammanchi consistenti. Il tribunale ha ritenuto in parte fondata la domanda risarcitoria verso la banca, ha disposto restituzioni a carico di alcuni terzi beneficiari di accrediti e ha respinto altre domande. In appello la banca ha contestato, tra l’altro, la responsabilità per le condotte del dipendente, la quantificazione del danno, la mancata attribuzione di efficacia alle dichiarazioni sottoscritte dal correntista, l’asserita necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione delle querele di falso, nonché il rigetto delle domande subordinate di ripetizione dell’indebito verso alcuni terzi percettori delle somme. In cassazione la banca ha proposto cinque motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per mancata sospensione necessaria ex art. 355 c.p.c. in pendenza dei giudizi di falso; 2) nullità per avere la corte d’appello fatto riferimento alla decisione sul falso non ancora definitiva; 3) motivazione apparente sulla domanda di indebito verso una coppia di terzi; 4) motivazione apparente sulla domanda di indebito verso un’altra coppia di terzi; 5) motivazione apparente sul dedotto concorso di colpa dei correntisti nel danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo medio tempore passata in giudicato la decisione sul falso, e comunque infondato perché, fuori dai casi di sospensione necessaria espressamente previsti, la pendenza del giudizio pregiudicante non impone la sospensione del processo pregiudicato, ma al più la consente facoltativamente ex art. 337, comma 2, c.p.c.; lo stesso vale per la querela di falso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, poiché la corte d’appello poteva conformarsi alla decisione sul falso anche se non definitiva. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché non colpivano la reale ratio decidendi: la corte territoriale aveva rigettato le domande di ripetizione dell’indebito per difetto di prova che sui conti dei terzi fossero affluiti accrediti non dovuti, e non per le sole risultanze sulle movimentazioni. Ha infine respinto il quinto motivo, escludendo la motivazione apparente sulla mancata considerazione del concorso di colpa dei correntisti, poiché la corte d’appello aveva spiegato che il danno era interamente ascrivibile alla condotta illecita del dipendente, tale da interrompere il nesso causale. Conseguentemente, la banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 355 c.p.c.
la sospensione del processo in caso di querela di falso proposta in appello opera come sospensione necessaria nella fase iniziale, ma non impedisce la prosecuzione dopo la decisione sul falso; non richiede necessariamente il passaggio in giudicato della decisione pregiudicante
art. 337, comma 2, c.p.c.
in presenza di rapporto di pregiudizialità e di sentenza non definitiva sulla causa pregiudicante, la sospensione della causa pregiudicata è facoltativa, non obbligatoria
art. 282 c.p.c.
la provvisoria efficacia della sentenza di primo grado giustifica che il diritto già pronunciato incida sulla posizione delle parti anche prima del giudicato
art. 225, comma 2, c.p.c.
il processo di falso è trattato come ipotesi di pregiudizialità-dipendenza che, una volta decisa la querela, non impone automaticamente la protrazione della sospensione
art. 366, n. 4, c.p.c.
i motivi di ricorso devono essere specificamente aderenti alla decisione impugnata; censure non calibrate sulla ratio decidendi sono inammissibili
art. 360, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; la motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento della decisione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso è dovuto l’ulteriore contributo unificato, secondo la disciplina richiamata nel dispositivo
Massime di principio
- Quando tra due giudizi sussiste un rapporto di pregiudizialità, la pendenza dell’impugnazione sulla decisione resa nella causa pregiudicante non impone di regola la sospensione necessaria della causa pregiudicata, salvo che una norma speciale lo preveda; in difetto, la sospensione è solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il ricorso deve colpire la concreta base logico-giuridica della decisione.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere il ragionamento seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica o non condivisibile.
- Il concorso di colpa della vittima può essere escluso quando il danno risulti interamente ascrivibile alla condotta illecita di un terzo, specie se tale condotta presenti modalità artificiose idonee a interrompere il nesso causale.
- In tema di responsabilità della banca per operazioni poste in essere dal dipendente, rileva il nesso di occasionalità necessaria tra le condotte illecite e le incombenze affidate al dipendente, mentre l’azione di ripetizione verso terzi richiede prova specifica degli accrediti indebitamente ricevuti.
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