Sentenza del 21/05/2018 n. 6200 - Comm. Trib. Prov. Catania
ICI - Presupposti per l'applicazione del tributo - Ultimazione dei lavori di costruzione ovvero data di utilizzo dell'immobile - Rilascio abitabilità - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'ICI non fosse dovuta perché l'immobile non era effettivamente abitabile e non disponeva del certificato di abitabilità, anche in ragione della natura abusiva del fabbricato. La questione riguardava quindi l'individuazione del momento in cui sorge il presupposto impositivo: se al rilascio dell'abitabilità oppure con l'ultimazione dei lavori o con l'effettivo utilizzo dell'immobile.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, il presupposto dell'ICI ricorre quando il fabbricato è ultimato oppure, anche prima, quando viene utilizzato, purché sia identificabile e accatastato. Il certificato di abitabilità è irrilevante ai fini tributari, perché attesta soltanto la possibilità di utilizzare il bene e non incide sulla sua esistenza come immobile. Di conseguenza, anche un fabbricato abusivo o privo di abitabilità può essere soggetto a ICI se ultimato o utilizzato.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992
Il presupposto dell'ICI è costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Per i fabbricati, rilevano l'ultimazione dei lavori o l'utilizzo dell'immobile, anche se manca il certificato di abitabilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposizione immobiliare, l'obbligo tributario può sorgere con l'ultimazione dei lavori o con l'effettivo utilizzo del fabbricato, senza attendere il rilascio dell'abitabilità.
- L'assenza del certificato di abitabilità non esclude, di per sé, l'esistenza dell'immobile né il suo assoggettamento al tributo.
- La regolarità urbanistica e l'abitabilità sono questioni distinte dal presupposto fiscale: eventuali abusi edilizi non eliminano automaticamente l'obbligo tributario.
- Per valutare una situazione analoga occorre verificare principalmente lo stato di ultimazione, l'accatastamento e l'eventuale utilizzo concreto dell'immobile, non soltanto la presenza o l'assenza dell'abitabilità.
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