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Direttiva 2015/121

Direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015 , che modifica la direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

Normativa europea32015L0121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2015/121 modifica la direttiva 2011/96/UE sul regime fiscale comune società madri-figlie, introducendo una clausola antiabuso minima uniforme a livello UE. L'obiettivo è impedire che soggetti rientranti nel regime ne abusino mediante costruzioni non genuine finalizzate a vantaggi fiscali contrari alla ratio della direttiva. Gli Stati membri restano liberi di mantenere o applicare norme nazionali o convenzionali più ampie contro evasione, frode e abuso, purché rispettino il risultato minimo imposto dalla direttiva.

Modifica la direttiva 2011/96/UE introducendo una clausola antiabuso minima comune per negare i benefici del regime società madri-figlie alle costruzioni non genuine finalizzate a vantaggi fiscali indebiti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea nella trasposizione della direttiva 2011/96/UE, con riferimento ai rapporti tra società madri e società figlie di Stati membri diversi e, in particolare, alla concessione dei benefici fiscali previsti da tale regime (esenzione da ritenute alla fonte sui dividendi e eliminazione della doppia imposizione). La norma antiabuso opera sulle costruzioni o serie di costruzioni poste in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con oggetto o finalità della direttiva, quando tali costruzioni non siano genuine alla luce di tutti i fatti e delle circostanze pertinenti. La direttiva non limita però l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali già esistenti e necessarie per prevenire evasione, frode o abuso.

Direttiva (UE) 2015/121: clausola antiabuso nel regime società madri-figlie

La direttiva interviene sulla direttiva 2011/96/UE, che esenta da ritenuta alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione a livello della società madre. Il legislatore europeo ritiene necessario introdurre una regola minima comune antiabuso per evitare che il regime sia utilizzato in modo improprio e per rafforzarne la coerenza applicativa tra Stati membri.

Obiettivi e ratio della modifica

La finalità è impedire che contribuenti che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/96/UE ottengano vantaggi fiscali contrari all'oggetto o alla finalità della disciplina. I considerando precisano che la clausola antiabuso deve essere proporzionata, mirata a costruzioni non genuine e applicata sulla base di un esame obiettivo di tutti i fatti e delle circostanze rilevanti. È inoltre chiarito che la clausola può colpire l'intera costruzione oppure, secondo un approccio "nella misura in cui", singole fasi o parti non genuine, lasciando intatte quelle genuine.

Modifica sostanziale della direttiva 2011/96/UE

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/96/UE con una clausola secondo cui gli Stati membri non applicano i benefici della direttiva a una costruzione o serie di costruzioni:

  • posta in essere allo scopo principale, o a uno degli scopi principali, di ottenere un vantaggio fiscale;
  • in contrasto con l'oggetto o la finalità della direttiva;
  • non genuina, tenuto conto di tutti i fatti e delle circostanze pertinenti.

La norma precisa che una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

Criterio della non genuinità

Il nuovo paragrafo 3 dell'articolo 1 stabilisce che una costruzione o serie di costruzioni è non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. Il criterio è quindi sostanzialistico: rileva la sostanza economica dell'operazione, non solo la sua forma giuridica.

Rapporti con le norme nazionali e convenzionali antiabuso

L'articolo 1, paragrafo 4, chiarisce che la direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per prevenire evasione fiscale, frode fiscale o abuso. I considerando ribadiscono che gli Stati membri possono mantenere regole interne diverse per intensità e struttura, e che la direttiva non limita tale capacità, ma impone un livello minimo comune di tutela antiabuso.

Recepimento, comunicazioni e entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare entro il 31 dicembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e trasmettere il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore interessato.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono rimesse agli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Clausola antiabuso comune

Sostituisce l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/96/UE prevedendo che gli Stati membri non applichino i benefici della direttiva a una costruzione o a una serie di costruzioni che, posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l'oggetto o la finalità della direttiva, non è genuina alla luce di tutti i fatti e circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più fasi o parti.

Criterio della non genuinità

Il nuovo articolo 1, paragrafo 3, precisa che una costruzione o serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. La valutazione richiede un'analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Salvezza delle norme nazionali e convenzionali

Il nuovo articolo 1, paragrafo 4, stabilisce che la direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare evasione fiscale, frode fiscale o abuso.

Termine di recepimento

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 dicembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Obbligo di comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materiefiscalitàsocietàantiabusoelusione ed evasione fiscalediritto tributario europeo

Testo integrale

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