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direttiva

Direttiva 2015/574

Direttiva delegata (UE) 2015/574 della Commissione, del 30 gennaio 2015 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al mercurio nei sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32015L0574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2015/574 modifica l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo un'esenzione temporanea per l'uso del mercurio nei connettori elettrici rotanti impiegati nei sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare ad alta frequenza. La Commissione giustifica la deroga con l'assenza di alternative tecniche adeguate e con il rischio di peggioramento delle prestazioni o della durata del prodotto, nonché con possibili impatti negativi sulla salute dei pazienti. La misura è limitata nel tempo e scade il 30 giugno 2019.

Modifica tecnica della direttiva RoHS 2011/65/UE per introdurre un'esenzione temporanea sull'uso del mercurio nei connettori elettrici rotanti dei sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare ad alta frequenza.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepire la direttiva delegata, e incide sul regime di restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinato dalla direttiva 2011/65/UE. L'effetto sostanziale riguarda specificamente i sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare in grado di supportare modalità di funzionamento con frequenze operative elevate (> 50 MHz), limitatamente all'esenzione per il mercurio nei connettori elettrici rotanti. L'esenzione ha natura temporanea e scade il 30 giugno 2019.

Modifica dell'esenzione RoHS per il mercurio nei sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare

La direttiva delegata (UE) 2015/574 della Commissione modifica l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, che disciplina la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'intervento introduce una deroga mirata e temporanea al divieto generale di impiego del mercurio, giustificata dall'assenza di soluzioni tecniche equivalenti e dal rischio di compromissione delle prestazioni e della sicurezza dei dispositivi medici.

Finalità e motivazione della deroga

La Commissione richiama il divieto generale di utilizzo del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, ma evidenzia che, nei dispositivi medici per imaging ad ultrasuoni intravascolare, il mercurio è impiegato nei connettori elettrici rotanti. La sostituzione del mercurio o del componente specifico comporterebbe una significativa riduzione della vita utile del prodotto o un peggioramento rilevante delle prestazioni. Inoltre, la sostituzione del mercurio o del connettore, oppure dell'intero dispositivo, è considerata tecnicamente impraticabile o suscettibile di produrre conseguenze complessive negative con impatto sulla salute dei pazienti.

Ambito materiale dell'esenzione

L'esenzione riguarda esclusivamente:

  • il mercurio;
  • i connettori elettrici rotanti;
  • i sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare;
  • i dispositivi in grado di supportare modalità di funzionamento con frequenze operative elevate (> 50 MHz).

L'allegato della direttiva aggiunge nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE il punto 42, che formalizza tale esenzione.

Durata dell'esenzione

La deroga è espressamente limitata nel tempo e scade il 30 giugno 2019. La Commissione qualifica il periodo come breve e transitorio, coerente con i cicli di innovazione dei dispositivi medici e non idoneo a produrre effetti negativi sull'innovazione.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla sua entrata in vigore, adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
  • inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali adottate, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano liberi quanto alla forma e ai mezzi del recepimento, fermo restando l'obbligo di conseguire il risultato imposto dall'atto.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE secondo quanto previsto nell'allegato della direttiva delegata.

Nuova esenzione per il mercurio nei sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare

L'allegato inserisce nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE il punto 42, che consente l'uso del mercurio nei connettori elettrici rotanti utilizzati nei sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare in grado di supportare modalità di funzionamento con frequenze operative elevate (> 50 MHz). L'esenzione è espressamente temporanea e scade il 30 giugno 2019.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare entro l'ultimo giorno del nono mese successivo all'entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e, quando le adottano, inserire un riferimento alla direttiva o corredarlo alla pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieambienteprodotti elettrici ed elettronicisostanze pericolosedispositivi medici

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