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Direttiva 2015/573

Direttiva delegata (UE) 2015/573 della Commissione, del 30 gennaio 2015 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo nei sensori in cloruro di polivinile (PVC) utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32015L0573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2015/573 modifica l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per introdurre un'esenzione limitata dall'obbligo di non utilizzare piombo. La misura riguarda il piombo impiegato come stabilizzatore nel PVC utilizzato in determinati sensori di dispositivi medico-diagnostici in vitro, ritenuto al momento non sostituibile con alternative tecnicamente idonee. L'esenzione è concessa fino al 31 dicembre 2018 e va recepita dagli Stati membri entro il nono mese successivo all'entrata in vigore della direttiva.

Modifica tecnica della direttiva 2011/65/UE per introdurre un'esenzione temporanea sull'uso del piombo come stabilizzatore nel PVC impiegato in specifici sensori per dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari dell'atto, e incide indirettamente sugli operatori che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE (RoHS). L'esenzione riguarda in modo specifico i sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici, limitatamente al piombo usato come stabilizzatore del cloruro di polivinile (PVC) come materiale di base. L'esenzione è temporanea e scade il 31 dicembre 2018.

Modifica tecnica della direttiva 2011/65/UE per un'esenzione sul piombo nei sensori in PVC

La direttiva delegata (UE) 2015/573 interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che disciplina la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'atto introduce una deroga mirata e temporanea al divieto di impiego del piombo, motivata dall'assenza, allo stato, di alternative tecnicamente soddisfacenti per uno specifico impiego in dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione rileva che gli analizzatori di sangue e di liquidi e gas organici sono strumenti essenziali in molte procedure diagnostiche e terapeutiche. Il piombo è necessario come stabilizzatore nella lavorazione del PVC utilizzato nella fabbricazione delle schede sensori; la ricerca di sostituti è in corso, ma le soluzioni testate non soddisfano i requisiti tecnici richiesti. Per questo motivo la sostituzione del piombo nel PVC, così come l'eliminazione del piombo mediante sostituzione del PVC, è ritenuta tecnicamente impraticabile.

Ambito dell'esenzione

La modifica si inserisce nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, che elenca le esenzioni applicabili. È aggiunto il punto 41, relativo al:

  • piombo come stabilizzatore del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base;
  • sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici;
  • utilizzo nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici.

L'esenzione è limitata temporalmente e scade il 31 dicembre 2018.

Obblighi per gli Stati membri

La direttiva è vincolante quanto al risultato da raggiungere, ma lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. In particolare, gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro l'ultimo giorno del nono mese successivo all'entrata in vigore.

Le misure nazionali devono inoltre:

  • contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale;
  • essere comunicate senza indugio alla Commissione;
  • includere la trasmissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari dell'atto sono gli Stati membri.

Implicazioni operative

Per i professionisti, la direttiva assume rilievo perché consente, entro il periodo previsto, la permanenza sul mercato di specifiche soluzioni tecniche nei dispositivi medico-diagnostici in vitro che impiegano PVC contenente piombo come stabilizzatore. Trattandosi di un'esenzione da un divieto generale, il punto centrale è la sua stretta delimitazione oggettiva e temporale, che impone di verificare con attenzione il perimetro esatto dell'uso autorizzato e la scadenza del 31 dicembre 2018.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE

L'articolo 1 dispone l'inserimento nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del nuovo punto 41, che esenta il piombo come stabilizzatore del PVC impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici usati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici. L'esenzione è espressamente limitata nel tempo e scade il 31 dicembre 2018.

Motivazione tecnica dell'esenzione

I considerando precisano che, nonostante la ricerca di sostituti, non è disponibile una soluzione alternativa soddisfacente per sostituire il piombo nel PVC o per eliminare il PVC nelle applicazioni indicate. La sostituzione è ritenuta tecnicamente impraticabile e l'esenzione è giustificata come periodo transitorio breve, senza effetti negativi sull'innovazione.

Recepimento nazionale

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l'ultimo giorno del nono mese successivo all'entrata in vigore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari dell'atto.

Come è indicizzato

Materierestrizione sostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichedispositivi medici in vitrosaluteambiente

Testo integrale

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