Cassazione Civile, Ordinanza n. 03950/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto che, dopo aver conseguito la laurea in medicina e aver frequentato scuole di specializzazione, non avevano ricevuto alcuna remunerazione nonostante le direttive comunitarie imponessero agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i medici specializzandi. Hanno sostenuto che l'Italia aveva dato attuazione tardiva e parziale a tali direttive solo con la legge n. 257/1991 e che il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione non fosse prescritto, poiché l'illecito dello Stato sarebbe stato permanente almeno fino al 20 ottobre 2007. Con l'unico motivo di ricorso hanno denunciato la violazione dell'art. 2935 c.c., oltre che delle leggi n. 370/1999 e n. 257/1991 e di varie direttive comunitarie, richiamando anche la sentenza Emmott della Corte di giustizia per sostenere l'inesistenza di un dies a quo anteriore a tale data.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione di un ricorrente che aveva rinunciato al ricorso. Per tutti gli altri ricorrenti ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., ritenendo consolidato il principio per cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi decorre dall'entrata in vigore della legge n. 370/1999, cioè dal 27 ottobre 1999. La Corte ha escluso che la sentenza Emmott impedisse l'eccezione di prescrizione o spostasse il dies a quo, osservando che l'inadempimento statale era chiaro e non dubbio fin dal termine di recepimento della direttiva modificativa del 1982. Ha inoltre rigettato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalle amministrazioni controricorrenti e ha posto le spese a carico dei ricorrenti soccombenti, compensandole solo nel rapporto con il ricorrente rinunciante.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato dai ricorrenti come parametro del motivo di ricorso per cassazione, ma la Corte ha qualificato il motivo come inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione era già risolta da un orientamento consolidato della Corte di cassazione.
art. 2935 c.c.
È stata denunciata la violazione di questa norma per sostenere che la prescrizione non potesse decorrere prima della cessazione dell'illecito statale; la Corte ha escluso tale tesi.
legge 19 ottobre 1999, n. 370
È stata considerata il momento dal quale decorre la prescrizione del diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi, perché rappresenta l'inadempimento definitivo dello Stato.
legge 8 agosto 1991, n. 257
È stata richiamata dai ricorrenti come atto di parziale attuazione delle direttive, ma la Corte ha ritenuto decisiva la successiva legge n. 370/1999 ai fini della decorrenza della prescrizione.
direttiva 75/362/CEE
È una delle direttive comunitarie che imponevano agli Stati membri di riconoscere la formazione medica secondo criteri uniformi.
direttiva 75/363/CEE
Ha dettato i requisiti minimi della formazione specializzata dei medici; la sua modifica ha poi introdotto l'obbligo di adeguata remunerazione.
direttiva 82/76/CEE
Ha inserito nell'allegato alla direttiva 75/363/CEE il principio della 'adeguata remunerazione' della formazione dei medici specialisti e fissato il termine del 31 dicembre 1982 per il recepimento.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dalle amministrazioni è stata rigettata, poiché non sono stati ravvisati dolo o colpa grave nei ricorrenti.
art. 385, comma 1, c.p.c.
È stata applicata per porre le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti soccombenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive dell'Unione, la prescrizione decorre dal momento in cui l'ordinamento interno rende palese e definitivo l'inadempimento dello Stato, non dal permanere dell'inerzia normativa in astratto.
- L'eccezione di prescrizione è proponibile dallo Stato convenuto anche nei giudizi risarcitori fondati sulla tardiva attuazione di direttive, quando il ritardo dell'azione giudiziaria non sia stato causato dallo stesso Stato.
- La sentenza della Corte di giustizia che accerta la violazione del diritto dell'Unione non incide di per sé sul dies a quo della prescrizione se la violazione era già obiettivamente certa e non dubitabile.
- Quando la giurisprudenza di legittimità su una questione è consolidata in modo univoco, il ricorso che riproponga la medesima censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di dolo o colpa grave, non desumibile automaticamente dalla mera proposizione di un ricorso poi respinto o dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03887/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03888/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03889/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03890/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03892/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03897/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →