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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04600/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Due avvocati avevano chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito per compensi professionali, lamentando la mancata integrale ammissione del loro credito. La pretesa si fondava su una scrittura privata e su due decreti ingiuntivi ottenuti in precedenza nei confronti della società poi fallita; gli istanti sostenevano che la successiva transazione intervenuta tra le parti non potesse prevalere sui decreti ingiuntivi, che a loro dire erano divenuti definitivi, e deducevano anche la risoluzione della transazione per inadempimento e la sua inopponibilità alla curatela. La curatela, dal canto suo, aveva resistito e proposto censure incidentali, contestando l’ammissibilità di eccezioni e impugnazioni spiegate nel merito. In Cassazione i ricorrenti principali hanno articolato quattro motivi: violazione del giudicato e delle norme sul decreto ingiuntivo, omessa pronuncia sulla risoluzione per inadempimento della transazione, omesso esame di un fatto decisivo relativo alla clausola risolutiva espressa, e violazione delle regole di interpretazione contrattuale per l’asserita erronea qualificazione novativa della transazione. La curatela ha proposto ricorso incidentale su due motivi, relativi all’ammissibilità delle proprie eccezioni riconvenzionali e dell’impugnazione incidentale tardiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi del ricorso principale e inammissibile il quarto. Ha affermato che, quando il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si estingue per rinuncia agli atti o comunque si chiude in rito, il giudicato del decreto copre l’esistenza del credito e i fatti anteriori al provvedimento monitorio, ma non impedisce di far valere fatti modificativi o estintivi sopravvenuti, come la transazione intervenuta medio tempore; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la lettura del Tribunale secondo cui l’accordo transattivo limitava il credito azionabile e aveva natura novativa. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sulla risoluzione, ritenendo la questione assorbita dalla ricostruzione del contenuto negoziale, e ha dichiarato inammissibile la doglianza sull’interpretazione del contratto perché mirava a una nuova valutazione del merito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile nella parte relativa all’impugnazione incidentale tardiva, richiamando il principio per cui nel procedimento di opposizione allo stato passivo non è configurabile un appello incidentale tardivo; il primo motivo incidentale è rimasto assorbito. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per l'autodifesa degli avvocati ricorrenti, senza specifica statuizione interpretativa

  • art. 98 l. fall.

    norma posta a base dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 96 l. fall.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'ammissione con riserva del credito

  • art. 2704 c.c.

    invocato per sostenere l'inopponibilità della transazione al curatore, ma ritenuto non decisivo perché la curatela è nella stessa posizione della fallita

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    richiamato per l'ammissione del credito al privilegio dei professionisti

  • art. 653 c.p.c.

    interpretato nel senso che riguarda l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e non equipara l'estinzione dell'opposizione alla mancata opposizione

  • art. 647 c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto con l'art. 656 c.p.c. per la diversa ipotesi di mancata opposizione o mancata costituzione

  • art. 656 c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto con l'art. 647 c.p.c. per la fase di definitività del decreto

  • art. 1362 c.c.

    usato per privilegiare la comune intenzione delle parti rispetto al solo dato letterale nella interpretazione della transazione

  • art. 1965, 2 comma, c.c.

    richiamato per sostenere e confermare la natura novativa dell'accordo transattivo

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare la pretesa omissione di pronuncia sulla risoluzione della transazione, ma il motivo è stato respinto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del vizio denunciato per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro del vizio denunciato per nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    parametro del vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo

  • artt. 1363 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come canone interpretativo della transazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 1956, 2 comma, c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso; non emerge una specifica applicazione decisoria

  • art. 308 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti dell’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 178 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti processuali dell’estinzione

  • art. 652 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’efficacia del decreto ingiuntivo

  • art. 67, 1 comma, l. fall.

    richiamato dalla curatela per eccepire la revocatoria fallimentare di atti qualificati come mezzi anomali

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla qualificazione delle eccezioni riconvenzionali

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla qualificazione delle eccezioni riconvenzionali

  • art. 99 l. fall.

    richiamato sia in tema di opposizione allo stato passivo sia per la pretesa tardività dell’impugnazione incidentale

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato dalla curatela per sostenere la proponibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, ma la Corte ha escluso tale possibilità nel rito fallimentare

  • art. 360bis c.p.c.

    usato per dichiarare inammissibile il motivo incidentale in contrasto con giurisprudenza consolidata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma inseritrice del comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del vizio denunciato nel quarto motivo per violazione dei canoni ermeneutici

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    parametro del vizio denunciato nel terzo motivo; la Corte ricorda che riguarda fatti storici e non questioni giuridiche

Massime di principio

  • L’estinzione o la chiusura in rito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non equipara la situazione a quella della mancata opposizione in modo da precludere, in assoluto, la deduzione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti rispetto al decreto; il giudicato del monitorio copre ciò che era anteriore al provvedimento, non i fatti successivi.
  • La transazione intervenuta dopo l’emissione del decreto ingiuntivo può incidere sul credito azionato, anche quando il giudizio di opposizione si sia poi estinto, se dal testo negoziale risulta la volontà delle parti di regolare diversamente il rapporto originario.
  • Nel giudizio di legittimità l’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente inaffidabile; non è consentito chiedere una nuova valutazione del contenuto negoziale.
  • La deduzione di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzata per denunciare il mancato esame di una questione giuridica.
  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare non è configurabile un’impugnazione incidentale tardiva sul modello dell’art. 334 c.p.c., perché il rimedio è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare e va esercitato nei termini e nelle forme propri di tale rito.
  • La curatela fallimentare, nell’opposizione allo stato passivo, non può utilizzare rimedi incompatibili con la struttura impugnatoria speciale prevista dalla legge fallimentare, dovendo attenersi ai mezzi tipizzati e ai relativi termini decadenziali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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