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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15333/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditrice)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui una persona era stata condannata a pagare Euro 10.000,00 a favore di una società. In sede di merito la resistente aveva sostenuto che il credito trovasse fondamento in un assegno bancario rilasciato come acconto per l’allestimento di una sala giochi, assegnato dopo preventivo accettato; la ricorrente, invece, aveva contestato l’esistenza del credito deducendo che l’assegno era stato dato solo come acconto per lavori che la società non aveva eseguito. In cassazione la ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione dell’art. 1988 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe valorizzato l’assegno come prova del credito senza considerare che si trattava di promessa di pagamento collegata a un rapporto sottostante non eseguito; (2) violazione dell’art. 1671 c.c., perché la sentenza non avrebbe applicato la disciplina del recesso del committente dal contratto di appalto, ritenendo erroneamente necessaria una previsione contrattuale espressa. La società resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo che la sentenza d’appello era stata notificata al domiciliatario della ricorrente via PEC e che, quindi, era decorso il termine breve di impugnazione.

La decisione

La Corte non esamina il merito dei due motivi, perché accoglie l’eccezione preliminare di tardività sollevata dalla società resistente. Rileva che la sentenza d’appello era stata notificata all’indirizzo PEC del procuratore domiciliatario della ricorrente e che tale notificazione era idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione. Poiché il ricorso è stato spedito solo dopo la scadenza di tale termine, la Corte lo dichiara inammissibile. Condanna inoltre la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come disciplina della promessa di pagamento, ma la Corte non entra nel merito della relativa censura perché il ricorso è tardivo

  • art. 1671 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sul recesso del committente nell’appalto, ma la Corte non affronta il motivo per inammissibilità del ricorso

  • art. 360 c.p.c.

    indicato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplinante la trattazione camerale e il termine per il deposito della memoria illustrativa

  • art. 325 c.p.c.

    indicato come termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato per affermare che la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per l’impugnazione, nella formulazione previgente applicabile

  • art. 136 c.p.c.

    menzionato per chiarire che l’indirizzo PEC del difensore era stato indicato solo per le comunicazioni di cancelleria

  • art. 82 r.d. 37/1934

    richiamato come disciplina del domicilio fisico, in relazione alla possibilità di notificazione della sentenza presso il domiciliatario anche via PEC

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza d’appello al procuratore domiciliatario è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche se non eseguita al diverso difensore costituito, quando la notifica assicuri la conoscenza del provvedimento tramite il rappresentante processuale professionalmente qualificato.
  • Se l’indirizzo PEC del difensore è stato indicato negli atti solo per le comunicazioni di cancelleria e non anche per le notificazioni, non può pretendersi che la notificazione della sentenza avvenga esclusivamente in via telematica presso tale indirizzo.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, esso è inammissibile per tardività senza esame dei motivi di merito.
  • L’eccezione di tardività, se fondata sulla prova della notificazione della sentenza e sulla decorrenza del termine breve, assorbe ogni scrutinio sui motivi sostanziali di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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