Cassazione Civile, Ordinanza n. 15333/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditrice)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui una persona era stata condannata a pagare Euro 10.000,00 a favore di una società. In sede di merito la resistente aveva sostenuto che il credito trovasse fondamento in un assegno bancario rilasciato come acconto per l’allestimento di una sala giochi, assegnato dopo preventivo accettato; la ricorrente, invece, aveva contestato l’esistenza del credito deducendo che l’assegno era stato dato solo come acconto per lavori che la società non aveva eseguito. In cassazione la ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione dell’art. 1988 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe valorizzato l’assegno come prova del credito senza considerare che si trattava di promessa di pagamento collegata a un rapporto sottostante non eseguito; (2) violazione dell’art. 1671 c.c., perché la sentenza non avrebbe applicato la disciplina del recesso del committente dal contratto di appalto, ritenendo erroneamente necessaria una previsione contrattuale espressa. La società resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo che la sentenza d’appello era stata notificata al domiciliatario della ricorrente via PEC e che, quindi, era decorso il termine breve di impugnazione.
La decisione
La Corte non esamina il merito dei due motivi, perché accoglie l’eccezione preliminare di tardività sollevata dalla società resistente. Rileva che la sentenza d’appello era stata notificata all’indirizzo PEC del procuratore domiciliatario della ricorrente e che tale notificazione era idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione. Poiché il ricorso è stato spedito solo dopo la scadenza di tale termine, la Corte lo dichiara inammissibile. Condanna inoltre la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1988 c.c.
richiamato dalla ricorrente come disciplina della promessa di pagamento, ma la Corte non entra nel merito della relativa censura perché il ricorso è tardivo
art. 1671 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sul recesso del committente nell’appalto, ma la Corte non affronta il motivo per inammissibilità del ricorso
art. 360 c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 380-bis.1 c.p.c.
disciplinante la trattazione camerale e il termine per il deposito della memoria illustrativa
art. 325 c.p.c.
indicato come termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione
art. 326 c.p.c.
richiamato per affermare che la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per l’impugnazione, nella formulazione previgente applicabile
art. 136 c.p.c.
menzionato per chiarire che l’indirizzo PEC del difensore era stato indicato solo per le comunicazioni di cancelleria
art. 82 r.d. 37/1934
richiamato come disciplina del domicilio fisico, in relazione alla possibilità di notificazione della sentenza presso il domiciliatario anche via PEC
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La notificazione della sentenza d’appello al procuratore domiciliatario è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche se non eseguita al diverso difensore costituito, quando la notifica assicuri la conoscenza del provvedimento tramite il rappresentante processuale professionalmente qualificato.
- Se l’indirizzo PEC del difensore è stato indicato negli atti solo per le comunicazioni di cancelleria e non anche per le notificazioni, non può pretendersi che la notificazione della sentenza avvenga esclusivamente in via telematica presso tale indirizzo.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, esso è inammissibile per tardività senza esame dei motivi di merito.
- L’eccezione di tardività, se fondata sulla prova della notificazione della sentenza e sulla decorrenza del termine breve, assorbe ogni scrutinio sui motivi sostanziali di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15242/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15243/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15244/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15247/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15249/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15250/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →