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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02491/2025 del 02/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un pensionato aveva chiesto di accertare l’illegittimità delle trattenute operate dal 2009 sulla propria pensione a titolo di contributo di solidarietà, sostenendo che fossero state applicate in violazione della disciplina legale e regolamentare richiamata dalla Cassa previdenziale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione della normativa che, a suo dire, avrebbe legittimato il prelievo solidaristico in funzione dell’equilibrio finanziario dell’ente e della salvaguardia delle nuove generazioni; con il terzo ha censurato la decisione sul regime prescrizionale, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale e non quella decennale per la richiesta di restituzione delle somme trattenute.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero infondati perché la giurisprudenza consolidata esclude che gli enti previdenziali privatizzati possano imporre, con atti regolamentari o delibere, una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili: un simile contributo di solidarietà integra una prestazione patrimoniale riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che, quando è controverso l’ammontare del trattamento pensionistico e i ratei trattenuti non sono liquidi ed esigibili, opera la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale. Conseguentemente ha condannato la Cassa soccombente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario, nonché all’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli oneri conseguenti ex d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    Richiamato dalla Cassa per sostenere l’autonomia normativa dell’ente previdenziale privatizzato, ma la Corte ha ribadito che tale autonomia non consente di imporre trattenute su pensioni già liquidate in assenza di una base legale.

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    Disposizione regolamentare posta a fondamento del contributo di solidarietà; la Corte la considera inefficace a legittimare un prelievo patrimoniale su pensioni già determinate.

  • delibera della Cassa del 27/06/2013

    Atto applicativo del contributo di solidarietà; ritenuto non idoneo a imporre validamente la trattenuta sui ratei di pensione.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Norma invocata nel quadro della disciplina dei trattamenti previdenziali e del principio del pro rata, ma non idonea a giustificare il prelievo regolamentare contestato.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Richiamato dalla ricorrente quale base del potere di intervento dell’ente, ma la Corte ne esclude l’idoneità a legittimare il contributo di solidarietà in questione.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Norma invocata per sostenere la legittimità del contributo, ma la Corte ribadisce il contrasto del prelievo con il principio per cui la prestazione patrimoniale può essere imposta solo dalla legge.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    Richiamato nel tentativo di fondare la legittimità del prelievo, ma ritenuto non risolutivo rispetto al divieto per l’ente di introdurre autonomamente trattenute su pensioni già liquidate.

  • art. 23 Cost.

    La Corte qualifica il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo dal legislatore, non da atti regolamentari dell’ente.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela previdenziale, ma non idoneo a giustificare il prelievo in difetto di una base legale.

  • art. 2946 c.c.

    Applicato al diritto di ripetizione delle somme trattenute quando la pretesa concerne l’ammontare del trattamento pensionistico e i ratei non sono liquidi ed esigibili; opera la prescrizione decennale.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    La prescrizione quinquennale vale solo per crediti liquidi ed esigibili; non si applica quando è contestato l’ammontare della pensione.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    Norma richiamata dalla ricorrente sul termine quinquennale, ma la Corte ribadisce che presuppone la liquidità ed esigibilità del credito pensionistico.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non ritenuto ostativo all’applicazione della prescrizione decennale nel caso di contestazione del quantum pensionistico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Utilizzato nel procedimento camerale di definizione accelerata; la decisione è stata conforme alla proposta del giudice delegato.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna alle ulteriori spese e alla sanzione pecuniaria, in ragione della totale conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamenti o delibere, un contributo di solidarietà che si traduca in una trattenuta su una pensione già liquidata secondo i criteri applicabili, perché un simile prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legislativa ex art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata impedisce modifiche retroattive che incidano sul trattamento pensionistico già determinato, quando l’intervento non si limiti ai criteri di calcolo ma operi come prelievo successivo sui ratei.
  • In materia previdenziale, la prescrizione quinquennale opera solo per crediti pensionistici liquidi ed esigibili; se è controverso l’ammontare del trattamento e l’assicurato chiede la riliquidazione o la restituzione di trattenute su ratei non definitivamente determinati, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già decise in modo conforme a un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a mutarlo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta la condanna alle spese; ove la decisione sia conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione anche le sanzioni processuali ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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