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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27368/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova e detenzione domiciliare ritenendo applicabile il divieto triennale previsto dall'art. 58-quater Ord. pen., in quanto - secondo il Tribunale - era intervenuta revoca di un precedente affidamento (ordinanza del 16/11/2022). Il ricorrente ha contestato che il provvedimento impugnato aveva erroneamente qualificato come "revoca" una cessazione della misura per sopravvenuta inidoneità del domicilio, deducendo inosservanza ed errata applicazione delle norme (artt. 71-ter e 58-quater Ord. pen.) e carenza/manifesta illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando il principio secondo cui il divieto triennale di cui all'art. 58-quater Ord. pen. si applica solo in presenza di una revoca della misura alternativa (ai sensi degli artt. 47, comma 11; 47-ter, comma 6; o 51, comma 1, Ord. pen.) e non in caso di dichiarazione di cessazione della misura per cause non imputabili al condannato (es. sopravvenuta inidoneità del domicilio). Nel caso concreto l'ordinanza del 17/11/2022 aveva disposto la cessazione della misura per venuto meno delle condizioni alloggiative e non costituiva revoca: pertanto il decreto impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catania per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 58-quater Ord. pen.

    Il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari opera soltanto quando sia intervenuta la revoca di una misura alternativa; non si estende alla mera cessazione della misura per cause non imputabili al condannato.

  • art. 47, comma 11 Ord. pen.

    Prevede la revoca della misura alternativa in presenza di determinate condizioni riferibili alla condotta del beneficiario; richiamato come uno dei riferimenti normativi che attivano il divieto ex art. 58-quater.

  • art. 47-ter, comma 6 Ord. pen.

    Altro riferimento normativo che disciplina ipotesi di revoca di misure alternative, richiamato per delimitare l'ambito applicativo del divieto triennale.

  • art. 51, comma 1 Ord. pen.

    Ulteriore norma che contiene previsioni sulla revoca delle misure alternative; citata per individuare i casi in cui scatta il divieto previsto dall'art. 58-quater.

  • art. 98 d.P.R. n. 230/2000

    Distinzione tra revoca e cessazione della misura alternativa: la revoca è collegata al fallimento delle finalità rieducative e a condotte del detenuto, mentre la cessazione si riferisce al venir meno delle condizioni di prosecuzione, anche per cause indipendenti dalla condotta del soggetto.

  • art. 71-ter Ord. pen.

    Norma richiamata nelle censure procedural-sostanziali; nel caso è stata evocata come riferimento tra le norme rilevanti per la decisione sulla ammissibilità delle misure alternative.

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente tra "revoca" e "cessazione" della misura alternativa: la revoca è collegata a condotte del beneficiario e può attivare il divieto triennale dell'art. 58-quater; la cessazione per cause non imputabili al condannato non determina automaticamente il divieto.
  • Quando si nega l'accesso a una nuova misura alternativa per presunto divieto triennale, il giudice deve verificare se il provvedimento precedente fosse effettivamente una revoca motivata dalla condotta del detenuto o invece una dichiarazione di cessazione per mancata sussistenza delle condizioni materiali.
  • La perdita del domicilio idoneo comporta ordinariamente una cessazione della misura e non una revoca, salvo prova che l'indisponibilità del domicilio derivi da comportamento imputabile al condannato.
  • Il divieto triennale decorre dalla revoca riconosciuta ai sensi delle norme specifiche (art. 47, 47-ter, 51); se manca la revoca, l'istanza di misura alternativa va valutata nel merito senza automatismi di inammissibilità.
  • In caso di errore di qualificazione giuridica del provvedimento antecedente (revoca vs cessazione), la Corte può annullare il provvedimento impugnato senza rinvio se la correzione è possibile direttamente in sede di legittimità.

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