Cassazione Penale, Sentenza n. 27368/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova e detenzione domiciliare ritenendo applicabile il divieto triennale previsto dall'art. 58-quater Ord. pen., in quanto - secondo il Tribunale - era intervenuta revoca di un precedente affidamento (ordinanza del 16/11/2022). Il ricorrente ha contestato che il provvedimento impugnato aveva erroneamente qualificato come "revoca" una cessazione della misura per sopravvenuta inidoneità del domicilio, deducendo inosservanza ed errata applicazione delle norme (artt. 71-ter e 58-quater Ord. pen.) e carenza/manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando il principio secondo cui il divieto triennale di cui all'art. 58-quater Ord. pen. si applica solo in presenza di una revoca della misura alternativa (ai sensi degli artt. 47, comma 11; 47-ter, comma 6; o 51, comma 1, Ord. pen.) e non in caso di dichiarazione di cessazione della misura per cause non imputabili al condannato (es. sopravvenuta inidoneità del domicilio). Nel caso concreto l'ordinanza del 17/11/2022 aveva disposto la cessazione della misura per venuto meno delle condizioni alloggiative e non costituiva revoca: pertanto il decreto impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catania per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 58-quater Ord. pen.
Il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari opera soltanto quando sia intervenuta la revoca di una misura alternativa; non si estende alla mera cessazione della misura per cause non imputabili al condannato.
art. 47, comma 11 Ord. pen.
Prevede la revoca della misura alternativa in presenza di determinate condizioni riferibili alla condotta del beneficiario; richiamato come uno dei riferimenti normativi che attivano il divieto ex art. 58-quater.
art. 47-ter, comma 6 Ord. pen.
Altro riferimento normativo che disciplina ipotesi di revoca di misure alternative, richiamato per delimitare l'ambito applicativo del divieto triennale.
art. 51, comma 1 Ord. pen.
Ulteriore norma che contiene previsioni sulla revoca delle misure alternative; citata per individuare i casi in cui scatta il divieto previsto dall'art. 58-quater.
art. 98 d.P.R. n. 230/2000
Distinzione tra revoca e cessazione della misura alternativa: la revoca è collegata al fallimento delle finalità rieducative e a condotte del detenuto, mentre la cessazione si riferisce al venir meno delle condizioni di prosecuzione, anche per cause indipendenti dalla condotta del soggetto.
art. 71-ter Ord. pen.
Norma richiamata nelle censure procedural-sostanziali; nel caso è stata evocata come riferimento tra le norme rilevanti per la decisione sulla ammissibilità delle misure alternative.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra "revoca" e "cessazione" della misura alternativa: la revoca è collegata a condotte del beneficiario e può attivare il divieto triennale dell'art. 58-quater; la cessazione per cause non imputabili al condannato non determina automaticamente il divieto.
- Quando si nega l'accesso a una nuova misura alternativa per presunto divieto triennale, il giudice deve verificare se il provvedimento precedente fosse effettivamente una revoca motivata dalla condotta del detenuto o invece una dichiarazione di cessazione per mancata sussistenza delle condizioni materiali.
- La perdita del domicilio idoneo comporta ordinariamente una cessazione della misura e non una revoca, salvo prova che l'indisponibilità del domicilio derivi da comportamento imputabile al condannato.
- Il divieto triennale decorre dalla revoca riconosciuta ai sensi delle norme specifiche (art. 47, 47-ter, 51); se manca la revoca, l'istanza di misura alternativa va valutata nel merito senza automatismi di inammissibilità.
- In caso di errore di qualificazione giuridica del provvedimento antecedente (revoca vs cessazione), la Corte può annullare il provvedimento impugnato senza rinvio se la correzione è possibile direttamente in sede di legittimità.
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