Cassazione Penale, Sentenza n. 9425/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: (1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., contestando la valutazione delle prove in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di tentato omicidio (in particolare si deduceva l'assenza della volontà omicida sulla base della consulenza balistica, della sequenza temporale degli spari e delle dichiarazioni dell'imputato); (2) vizio di motivazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen., sostenendo che la Corte non avrebbe adeguatamente considerato ammissioni, richieste di scuse, buona condotta processuale e offerta risarcitoria.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e non contraddittoria: ha confermato la valutazione della Corte di appello (che riprendeva quella di primo grado) secondo cui gli spari erano stati esplosi in rapida successione, in direzione della porta dell'abitazione e idonei a colpire Emanuele Bogdan, integrando il tentativo di omicidio. La Corte ha ritenuto irrilevante la scarsa precisione dell'arma alla distanza utilizzata, perché l'idoneità dell'azione esclude l'inidoneità solo se assoluta e sussistente ab origine; ha inoltre escluso prova sufficiente della volontà omicida nei confronti di Nikita Bogdan e ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo le ammissioni tardive e l'offerta risarcitoria non efficaci. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso, conferma della condanna per tentato omicidio in danno di Emanuele Bogdan e per porto illegale d'arma, con pena ridotta in appello a 4 anni e 10 mesi, condanna al risarcimento a favore di Emanuele e condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte interpreta questa norma come limite del sindacato di legittimità: il giudizio di Cassazione controlla la motivazione della decisione di merito verificando l'esistenza di ragioni giuridicamente apprezzabili e l'assenza di manifesta illogicità, ma non rivaluta i fatti quando la motivazione di appello si integra con quella di primo grado (c.d. doppia conforme).
art. 62-bis cod. pen.
La norma sulle attenuanti generiche è stata applicata nel senso che il giudice del merito può negarle se ritiene che le circostanze favorevoli (ammissioni, resipiscenza, offerte risarcitorie) siano tardive, non effettive o insufficienti; la valutazione delle attenuanti è giudizio di fatto non sindacabile purché motivato e non contraddittorio.
art. 133 cod. pen.
Richiamata implicitamente nei principi applicati: il giudice deve considerare gli elementi indicati dall'art. 133 ai fini della valutazione delle attenuanti, e la motivazione del diniego deve rendere conto degli elementi ritenuti preponderanti.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello riprende e condivide l'iter argomentativo di primo grado (doppia conforme), la motivazione di entrambi i gradi si integra e diventa difficile per la Cassazione rimettere in discussione la valutazione della prova, salvo manifesta illogicità.
- L'inidoneità dell'arma a produrre l'evento letale non esclude il tentato omicidio se l'idoneità manca solo in termini relativi: per escludere l'idoneità bisogna provare che il mezzo fosse assolutamente incapace di produrre l'evento ab origine.
- La diversa valutazione delle prove nelle fasi cautelari o nelle indagini preliminari (es. rigetto della misura cautelare) non impedisce una successiva condanna emessa al termine del dibattimento: le valutazioni sommarie non vincolano il giudice del merito.
- Per ottenere l'applicazione delle attenuanti generiche è necessario dimostrare elementi effettivi e concreti (resipiscenza reale, riparazione del danno, ammissioni credibili e non tardive); valutazioni di fatto su questi punti sono difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
- La mera imprecisione tecnica di una prova o di un mezzo (per esempio la scarsa precisione di un'arma) va valutata congiuntamente ad altri elementi (direzione dei colpi, fori ritrovati, comportamenti dell'imputato, dichiarazioni dei testimoni) per determinare la volontà e l'idoneità del gesto.
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