Cassazione Penale, Sentenza n. 19416/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p., sostenendo che i giudici del collegio C avevano già espresso, nella sentenza emessa nel procedimento a carico di Bertini Mauro +5, valutazioni di merito sui fatti rilevanti anche per il giudizio in corso a carico del Di Nunzio, configurando così una causa di prevenzione. La Corte d'appello di Napoli aveva dichiarato l'istanza inammissibile per tardività ritenendo che la causa pregiudicante fosse divenuta 'nota' al più tardi con il deposito della sentenza il 7 gennaio 2025. Il ricorrente ha invece contestato che la difesa ignorava l'esistenza del processo pregiudicante e che la causa di ricusazione è divenuta conoscibile ed effettivamente nota solo durante l'udienza del 30 gennaio 2025, quando il P.M. ha prodotto la sentenza pregiudicante e il collegio ha rigettato l'istanza di astensione, sicché la dichiarazione di ricusazione è stata proposta entro il termine decadenziale previsto.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte d'appello per aver assimilato conoscibilità e conoscenza effettiva della causa di ricusazione, senza dimostrare che il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza della sentenza depositata il 7 gennaio 2025. Richiamando consolidata giurisprudenza, la Corte ha affermato che il termine per proporre la ricusazione ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.p. decorre dalla effettiva e integrale conoscenza della causa di ricusazione e non dalla mera possibilità di conoscerla. Ha inoltre rilevato che nel caso in esame la causa di ricusazione è emersa nell'udienza del 30 gennaio 2025 con la produzione della sentenza pregiudicante e che il difensore ha chiesto e ottenuto un rinvio per valutare l'eventuale ricusazione, poi proposta nei termini. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per la decisione sulla tempestività della dichiarazione di ricusazione.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.
La norma è stata intesa quale causa di ricusazione quando il giudice abbia espresso convinzioni o valutazioni di merito nel procedimento considerato pregiudicante tali da integrare una situazione di oggettiva prevenzione rispetto al nuovo giudizio.
La Corte ha interpretato questo comma nel senso che il termine decadenziale per proporre la dichiarazione di ricusazione decorre dalla effettiva, personale e integrale conoscenza della causa di ricusazione da parte della parte interessata, e non dalla sola conoscibilità o dal mero deposito del provvedimento pregiudicante.
Dall'analisi emerge che tali commi vanno letti in combinato con l'art. 37 nella prospettiva della necessità di una valutazione concreta circa l'idoneità delle valutazioni contenute nel provvedimento pregiudicante a costituire situazione di prevenzione: occorre verificare se la pronuncia precedente contenga valutazioni di merito sul medesimo fatto tali da incidere sull'imparzialità del giudice.
Massime di principio
- Quando la causa di ricusazione trae origine da un provvedimento o da fatti emersi fuori dal processo in cui si propone la ricusazione, il termine per proporre la dichiarazione decorre dalla effettiva conoscenza del contenuto (soprattutto delle motivazioni) del provvedimento pregiudicante, non dalla sua mera conoscibilità o dal solo deposito.
- La parte che contesta la tempestività della ricusazione ha l'onere di provare che l'interessato poteva concretamente e ragionevolmente essere a conoscenza della causa pregiudicante; in mancanza di tale prova, deve prevalere la regola della decorrenza dall'effettiva conoscenza.
- Se la causa di ricusazione emerge o viene resa effettivamente conoscibile in udienza (ad esempio tramite produzione documentale), il termine per presentare la ricusazione decorre da quell'evento e la difesa può chiedere rinvio per valutare l'opportunità di proporla; la successiva proposizione nei giorni utili è tempestiva.
- Per integrare la ricusazione non basta l'esistenza di una precedente pronuncia sullo stesso imputato: è necessaria una verifica concreta che la pronuncia contenga valutazioni di merito sullo stesso fatto idonee a manifestare una condizione di oggettiva prevenzione del giudice rispetto al nuovo giudizio.
- In pratica, se si sospetta prevenzione a seguito di sentenze o pronunce in altri procedimenti, conviene: ottenere copia integrale del provvedimento, chiedere rinvio dell'udienza per valutare la ricusazione, presentare la dichiarazione entro il termine breve (di norma tre giorni dalla conoscenza effettiva), e conservare prova dell'assenza di conoscenza anteriore.
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